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Regolamento 7 luglio 2008, n. 38/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima dell' 11 luglio 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2 dello Statuto;


Vista la legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario);


Visto il proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 giugno 2008, n. 27 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Acquisito il parere favorevole della 5^ Commissione consiliare espresso nella seduta del 26 giugno 2008;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 511 che approva il regolamento “Modifiche al regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario;


EMANA


il seguente Regolamento

Art. 1
- Abrogazione del Capo I del Titolo VII del dpgr 47/R/2003
Art. 2
- Sostituzione della rubrica del Capo II del Titolo VII del dpgr 47/R/2003
Art. 3
- Sostituzione dell'articolo 53 del dpgr 47/R/2003
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 54 del dpgr 47/R/2003
Art. 5
- Modifiche all'articolo 55 del dpgr 47/R/2003
Art. 6
- Modifiche all'articolo 57 del dpgr 47/R/2003
Art. 7
- Modifiche all'articolo 58 del dpgr 47/R/2003
Art. 8
- Modifiche all'articolo 59 del dpgr 47/R/2003
Art. 9
- Modifiche all'articolo 60 del dpgr 47/R/2003
Art. 10
- Modifiche all'articolo 62 del dpgr 47/R/2003
Art. 11
- Sostituzione dell'articolo 63 del dpgr 47/R/2003
Art. 12
- Modifiche all'articolo 64 del dpgr 47/R/2003
Art. 13
- Abrogazione dell'articolo 65 del dpgr 47/R/2003
1. L'articolo 65 del dpgr 47/R/2003 è abrogato.
Art. 14
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall’articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.
Art. 15
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.