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Regolamento 7 luglio 2008, n. 38/R

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R recante norme per il diritto allo studio universitario.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima dell' 11 luglio 2008

Art. 14
- Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il direttore e i responsabili delle articolazioni organizzative territoriali dell’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dall’articolo 2 della legge regionale 19 maggio 2008, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in tema di istituzione dell’Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario), sono nominati tra i dirigenti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2008 presso le aziende per il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e Siena.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 47/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.