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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


Dato atto che la medesima l.r. 38/2007 demanda ad apposito regolamento di attuazione la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 66, comma 1 lettera f);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 21 aprile 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Dato atto che la 1^ Commissione consiliare ha espresso parere favorevole con osservazioni nella seduta del 20 maggio 2008 e constatato che le osservazioni stesse non sono state accolte;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 404 che approva il regolamento recante attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);


EMANA


il seguente Regolamento:

PARTE I
- DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI
CAPO I
- DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
- Ambito e oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale della Regione, in attuazione dell’articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata “legge”.
2. I soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati “enti dipendenti”, applicano le disposizioni di cui alle Parti I e III del presente regolamento.
Art. 2
1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l’avviso di preinformazione, il bando e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente di cui all’articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.
Art. 3
- Indagini di mercato
1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l’effettuazione di indagini di mercato finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, fatta eccezione per gli incarichi di cui all’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (33)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 1.

il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell’Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l’interesse.
2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l’invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.(34)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 1.

Art. 3 bis
1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti:
a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta;
b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta;
c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
e) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso;
f) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2;
g) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per l’ affidamento dei contratti esclusi.
CAPO II
- DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI SERVIZI
Art. 4
- Nomina e requisiti del Responsabile unico del procedimento
1. Il dirigente responsabile del contratto, ove ritenga di non assumere la qualifica di responsabile unico del procedimento, attribuisce l’incarico ad un funzionario assegnato alla propria struttura organizzativa, con competenza professionale adeguata all’oggetto dell’appalto.
2. Il dirigente individua il responsabile unico del procedimento nella fase di programmazione di cui all’articolo 51 della legge, oppure, nella fase di avvio della procedura, con il provvedimento di indizione della gara o con la lettera di invito.
Art. 5
1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza in ordine al singolo procedimento contrattuale, il responsabile unico del procedimento:
a) predispone oppure coordina la progettazione, curando la promozione, ove possibile, degli accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la progettazione stessa;
b) predispone gli atti necessari per l’inserimento dell’appalto nel programma dei contratti di cui all’articolo 51 della legge;
c) propone la procedura di scelta del contraente;
d) coordina e cura l’attività istruttoria per la predisposizione della documentazione di gara;
e) coordina e cura le attività necessarie ad un efficiente e razionale svolgimento della procedura di gara;
f) coordina e cura in collaborazione con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, l’esecuzione del contratto e segnala agli organi competenti eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione del contratto o della risoluzione delle controversie;
g) coordina lo svolgimento della attività di verifica di conformità della prestazione e fornisce ai titolari tutte le informazioni utili per l’espletamento di tali attività e, nel caso in cui si proceda all’attestazione di regolare esecuzione, conferma l’attestazione emessa dal direttore dell’esecuzione;
h) compie, su delega del datore di lavoro committente e in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) svolge, su delega del datore di lavoro committente, i compiti previsti dall’articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
l) cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative alle procedure contrattuali di sua competenza.
Art. 6
- Capitolato Speciale d’Appalto
Art. 7
1. Il direttore dell'esecuzione deve avere adeguata preparazione e competenza professionale in relazione alla natura dell'oggetto dell'appalto.
2. Ove, ai sensi della normativa statale oppure in caso di motivate difficoltà, il responsabile del procedimento non possa svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione, lo stesso è nominato dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D appartenenti alla propria struttura o, in mancanza, tra i funzionari assegnati ad altre strutture previa intesa con il dirigente responsabile della struttura interessata.
3. Nel caso in cui la Regione proceda alla stipula di contratti aperti di cui al capo III, per la nomina del direttore dell'esecuzione viene preso a riferimento l'importo destinato alle prestazioni da rendere alla Regione Toscana - Giunta regionale.
Art. 8
- Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
1. Quando la gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, l’offerta può essere formulata in termini di ribasso sull’importo a base di gara, di minor prezzo complessivo oppure di offerta a prezzi unitari.
2. Quando l’offerta è a prezzi unitari, la stessa è formulata su un modulo, predisposto dall’Amministrazione, contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell’appalto e le relative quantità, sul quale l’impresa deve indicare i singoli prezzi unitari, il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale.
3. Il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso, procede all’aggiudicazione provvisoria in base al ribasso percentuale indicato in lettere, che rimane fisso ed invariabile.
3 bis. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (38)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 5.

del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (39)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 5.

del d.lgs. 163/2006. (5)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

3 ter. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma 3 bis qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.(5)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

4. L’Amministrazione, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo.
5. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
6. In caso di discordanza fra il prezzo o il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre prevale l’indicazione in lettere.
7. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio.
Art. 9
- Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara.
2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’articolo 57 della legge.
3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto.
5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara.
6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.
7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (41)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006.
8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
CAPO III
- CONTRATTI APERTI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
Art. 10
- Ricorso a contratti aperti
1. La Regione Toscana – Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all’articolo 53 della legge per l’acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto.
3. La struttura della Giunta regionale competente all’affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica.
Art. 11
- Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti
1. La Regione, quando procede all’affidamento di un contratto aperto ai sensi dell’articolo 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all’articolo 5 lettere a), b), c), d) e) ed l), (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 7.

la verifica della sussistenza delle condizioni per l’adesione di cui all’articolo 15.
2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell’adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase (43)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 7.

di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 7.

Art. 12
- Disposizioni procedurali
1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.
2. Il bando o la lettera d’invito a gara e il capitolato speciale d’appalto indicano, oltre agli altri elementi, l’impegno che l’aggiudicatario deve assumere ai sensi dell’articolo 14 e l’importo massimo messo a disposizione per l’adesione da parte degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
Art. 13
- Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d.lgs.163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.
1 bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio. (44)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 8.

Art. 14
- Stipula del contratto aperto
1. Dopo l’aggiudicazione, la Regione Toscana – Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l’impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l’impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
Art. 15
- Adesione
1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica, indicando l’importo contrattuale di adesione.
2. Il Consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. L’adesione è subordinata:
a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell’articolo 11;
b) al rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto;
c) alla costituzione, ove prevista, (45)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 9.

da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all’articolo 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l’adesione.
Art. 16
- Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto
1. Alla gestione ed all’esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti.
2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l’esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comportamento dell’aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell’esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell’articolo 17.
Art. 17
- Inadempimento del contratto
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all’applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.
PARTE II
- DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLA REGIONE
CAPO I
- DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI
Art. 18
- Programmazione di forniture e servizi
1. Nell’ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell’anno di programmazione.
2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge.
3. Il programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della legge è aggiornato entro il 31 luglio. Nell’anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell’aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all’articolo 51, comma 4, della legge. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 8.

Art. 19
1. Nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del d.lgs. 163/2006, entro il 31 luglio di ogni anno gli uffici della Giunta regionale inviano alla struttura competente in materia di contratti i dati, individuati con decreto del ministro delle Infrastrutture, relativi ai lavori pubblici che prevedono di realizzare nel triennio successivo.
2. La struttura competente in materia di contratti della Giunta regionale redige entro il 30 settembre di ogni anno lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l'elenco annuale dei lavori da avviare nell'anno successivo.
3. Entro il 15 ottobre la Giunta regionale adotta i documenti di cui al comma 2 e li trasmette al Consiglio regionale unitamente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale della Giunta regionale.
4. Qualora, a seguito della pubblicità di cui all’articolo 128, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si renda necessario apportare modifiche allo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché all’elenco annuale dei lavori, la Giunta regionale procede alla nuova adozione, nonché alla trasmissione degli stessi al Consiglio regionale. Qualora, prima dell’approvazione, si rendano necessarie modifiche agli schemi di programma triennale e di aggiornamento o all’elenco annuale dei lavori, si procede al relativo aggiornamento degli schemi o dell’elenco, provvedendo a darne adeguata pubblicità.
5. Lo schema di programma triennale e di aggiornamento, nonché l’elenco annuale dei lavori da avviare nell’anno successivo sono approvati con atto del Consiglio regionale contestualmente alla proposta di legge di bilancio annuale e pluriennale.
6. Il referente per la programmazione dei lavori pubblici previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 è individuato dal direttore generale competente in materia di contratti fra il personale assegnato.
Art. 20
- Modulistica relativa alle procedure di affidamento
1. La struttura organizzativa competente in materia di contratti predispone la modulistica generale relativa alle procedure di affidamento di un contratto pubblico, ivi compresa quella contenente le dichiarazioni sostitutive che i soggetti partecipanti devono rendere in sede di gara in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. La suddetta struttura predispone inoltre schemi tipo dei documenti che costituiscono il progetto di forniture e servizi. (47)

Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 11.

2. Nell’ambito della modulistica generale, il dirigente responsabile del contratto approva la modulistica relativa alla singola procedura di affidamento.
Art. 20 bis
- Acquisizioni mediante adesione a convenzione e sul mercato elettronico (11)

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 10.

1. Le acquisizioni di forniture e servizi possono essere effettuate mediante adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza o, per importi inferiori alla soglia comunitaria, mediante ricorso al mercato elettronico.
2. Gli acquisti di cui al comma 1 di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Gli acquisti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
Art. 21
- Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusivi(12)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 11.

1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.
2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all’articolo 32.
3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 32 e l’affidamento è condizionato risolutivamente all’esito degli stessi.
4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.
Art. 21 bis
1. A fini di razionalizzazione e semplificazione dell’attività, i controlli previsti dagli articoli 38 e 48 del d.lgs. 163/2006 e dall’articolo 38 della legge, possono essere effettuati dalla Giunta regionale, dagli enti dipendenti e dal Consiglio regionale mediante la consultazione di una banca dati appositamente costituita dall’amministrazione regionale.
2. La banca dati contiene la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati, la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità, l’indicazione dei certificati acquisiti, l’indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l’accesso ad essi ove necessario.
Art 21 ter
1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un’apposita commissione composta da due o tre soggetti.
4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità.
5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale).
8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell’eventuale necessità della verifica di conformità in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.
9. Nell'ipotesi di carenza all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l'incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell'ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.
Art. 21 quater
1. Sono effettuati sul sistema telematico di acquisto di cui all'articolo 47 della legge, secondo la disciplina contenuta nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 dicembre 2009, n. 79/R (Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”):
a) gli affidamenti mediante procedura aperta o ristretta;
b) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000,00 euro;
c) gli affidamenti mediante procedura negoziata e in economia di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro.
2. Sul sistema telematico di acquisto di cui al comma 1 possono essere effettuate le altre procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi e le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa in materia di appalti pubblici.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b) e c), per acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici il dirigente responsabile del contratto procede alla pubblicazione sul sistema telematico dell'avviso di cui agli articoli 3, 28 e 34.
4. Agli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, tramite il sistema viene inviata la lettera di invito, che contiene le informazioni per la presentazione dell'offerta in modalità telematica. La lettera d’invito è conservata sul sito ed è consultabile nell’area riservata di ciascun operatore.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), qualora gli operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare siano in numero superiore a quello stabilito dall'articolo 34, comma 4, si procede mediante sorteggio ai sensi dello stesso comma 4.
CAPO II
- CONTRATTI ESCLUSI
Art. 22
- Disposizioni generali
1. I contratti esclusi sono disciplinati dal Sito esternod.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell’Allegato II B al Sito esternod.lgs.163/2006 , di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all’Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 163/2006 , i quali sono disciplinati dal Sito esternod.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.
Art. 23
- Avviso e pubblicità
1. Per l’affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura.
2. L’avviso indica l’oggetto e l’importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 Sito esternodel d.lgs.163/2006 , nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all’affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. (15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 14.

3 bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/2006.(16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 14.

4. In relazione alla natura e all’importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.
Art. 24
- Invito a gara
1. I soggetti che hanno manifestato l’interesse sono invitati dall’Amministrazione a presentare l’offerta.
2. L’invito a gara contiene in particolare:
a) l’oggetto e l’importo stimato del contratto;
b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;
c) il termine di presentazione dell’offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell’invito;
d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) i motivi di non ammissione o di esclusione;
f) l’indicazione del responsabile unico del procedimento.
Art. 25
- Garanzie
1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’Sito esternoarticolo 75 del d.lgs.163/2006 .
2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all’esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d.lgs.163/2006 .
Art. 26
- Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto (17)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.

1. La valutazione dell’aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell’Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.
3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.
3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.(49)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 14.

4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.

4 bis. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.(19)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.

CAPO III
- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI
Art. 27
- Tipologie di spesa eseguibili in economia
1. Le spese di forniture e di servizi che possono essere acquisite in economia, in ragione delle specifiche esigenze della Giunta regionale, sono le seguenti:
a) spese per la manutenzione di locali ed aree in uso all’Amministrazione che non configurino contratti di lavori, compreso l’acquisto o la locazione di beni e materiali; spese per segnaletica, cartellonistica e simili;
b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all’Amministrazione compreso l’acquisto dei materiali occorrenti; spese per l’acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
c) spese per l’acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l’acquisto di carta, modulistica e stampati;
d) spese di gestione d’ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
e) spese per l’acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l’acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000 Euro; (20)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
i) spese per l’acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d’ufficio;
j) spese per l’acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
k) spese per acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
n) spese per l’acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per gli uffici regionali, compreso l’acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
o) spese per le attrezzature, di proprietà dell’Amministrazione, occorrenti per il funzionamento di bar e mensa interni ai locali dell’Amministrazione regionale;
o bis) spese per lo smaltimento di beni mobili regionali dichiarati fuori uso;(21)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 16.

p) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione;
q) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative dell’Amministrazione regionale, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
r) spese di rappresentanza e di cerimoniale compreso quelle per l’acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze;
s) spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale regionale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell’interesse dell’amministrazione regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
t) spese per l’acquisto, l’addestramento, la cura e il sostentamento di animali, allevati per l’assolvimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione regionale;
u) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
v) spese assicurative obbligatorie per legge;
w) spese per la fornitura di divise ed effetti di vestiario al personale avente diritto;
x) spese per l’acquisizione dei servizi di cui alle categorie 8, 9, 11, 12 e 13 dell’Allegato IIA al d.lgs. 163/2006 nel limite di importo di 100.000,00 euro, ad esclusione dei servizi di cui agli articoli 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006 e all’articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), di importo pari o superiore a quello previsto all’articolo 267, comma 10, del d.p.r. 207/201;(50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

y bis) spese, nel limite di importo di 100.000,00 euro, per:
1) l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all’articolo 261, comma 5, e all’articolo 273, comma 2, del d.p.r. 207/2010;
2) l’affidamento della progettazione di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b) del d.p.r. 207/2010;
3) l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione di cui all’articolo 300, comma 4, del d.p.r. 207/2010;
4) l’affidamento degli incarichi di verifica di conformità per forniture e servizi di cui all’articolo 120, comma 2 bis, del d.lgs. 163/2006;
5) servizi di verifica di progetti di cui all’articolo 48 del d.p.r. 207/2010;
y ter) spese per acquisto di servizi tecnico-scientifici a supporto dell’attività fitosanitaria regionale;
y quater) spese per acquisto o locazione di beni e servizi per la gestione del laboratorio di diagnostica fitopatologica;
y quinquies) spese per acquisto di beni e servizi per l’attività di monitoraggio delle fitopatie nell'ambito delle colture agrarie e delle foreste e spese per la gestione dei relativi dati;
y sexies) spese per la manutenzione della rete di rilevamento agrometeorologico e per la gestione dei centri di saggio per i fitofarmaci;
y septies) spese per l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature e degli strumenti necessari alla conservazione di sementi e per i servizi connessi al funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
y octies) spese per acquisto di servizi, strumentazione, mezzi tecnici e materiale di consumo per lo svolgimento di attività di sperimentazione e di collaudo di carattere agronomico. (51)

Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 15.

2. Il ricorso all’acquisizione in economia è ammesso nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 ovvero nel limite di importo indicato al comma 1 per la specifica tipologia.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito, nelle ipotesi di cui all’articolo 125 comma 10 secondo capoverso Sito esternodel d.lgs. 163/2006 , per qualsiasi tipologia di spesa, nel limite di importo di cui all’Sito esternoarticolo 28 comma 1 lettera b) del d.lgs.163/2006 .
Art. 28
- Consultazione degli operatori economici
1. Per l’affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell’Sito esternoarticolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 , il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l’interesse.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L’avviso contiene una descrizione sintetica dell’oggetto del contratto, l’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 Sito esternodel d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all’avviso il capitolato speciale d’appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.
7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima di procedere all’affidamento valuta la congruità dell’offerta in relazione ai prezzi di mercato.
Art. 29
- Ordinazione di fabbisogno presunto
1. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore all’anno finanziario, possono essere richieste offerte valide per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l’importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi la soglia prevista dall’articolo 27 per la specifica tipologia.
Art. 30
1. Le forniture e servizi in economia di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro la fornitura o il servizio sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 5.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare la fornitura o il servizio con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 27, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 31
- Affidamenti in economia con modalità telematica
Art. 32
- Controlli
1. Per gli affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l’utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono svolti nei confronti del solo affidatario ed effettuati unicamente tramite l’acquisizione della visura camerale. Per le forniture con posa in opera e per i servizi che richiedono l’impiego di manodopera presso l’Amministrazione, viene acquisito prima della liquidazione della spesa anche il DURC. Nel caso in cui sia riscontrata una irregolarità contributiva, l’Amministrazione sospende il pagamento fino alla avvenuta regolarizzazione.
CAPO IV
- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI
Art. 33
- Tipologie di spesa eseguibili in economia
1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell’ambito delle categorie generali elencate all’Sito esternoarticolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all’Sito esternoarticolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006 .
2. Nell’ambito delle categorie generali di cui all’Sito esternoarticolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:
a) . OPERE EDILI
a.1) Realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione.
a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere. (27)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

a.3) Scavi e movimenti di terra.
a.4) Realizzazione di strutture portanti.
a.5) Realizzazione di murature in genere.
a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture.
a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano.
a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
a.10) Impermeabilizzazioni.
a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico.
b) . OPERE DA FALEGNAME
b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.
c) . OPERE DA FABBRO
c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.
d) . OPERE DA VETRAIO
d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.
e) . OPERE DI AUTOMAZIONE
e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).
f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE
f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.
g) . OPERE DA LATTONIERE
g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.
h). OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO
h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).
i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI
i.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.).
l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).
m) OPERE ANTINCENDIO
m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.
n) . OPERE DI SICUREZZA
n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisionali o permanenti di sicurezza.
n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.
n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008.(28)

Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.
2 bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d’importo previsti dall’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria:
a) . BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TUTELA
a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004.(29)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

Art. 34
1. Per l’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
3. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, nonché la previsione dell’eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.
4. Nell’avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.
5. Qualora l’avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
Art. 35
1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 36
-Affidamenti in economia con modalità telematica
CAPO V
-UFFICIALE ROGANTE
Sezione I
- Attribuzioni
Art. 37
Funzioni dell’ufficiale rogante
1. Ai sensi dell’articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l’ufficiale rogante:
a) riceve, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all’articolo 41;
b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;
c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;
d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l’espletamento della loro attività contrattuale.
2. Inoltre, l’ufficiale rogante:
a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;
b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;
c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.
3. L’ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 38
- Competenza territoriale e rogiti nell’interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti
1. L’ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.
2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.
3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l’entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all’Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l’attività prestata dall’ufficiale rogante.
Art. 39
- Limiti al ricevimento degli atti
1. L’ufficiale rogante non può ricevere atti:
a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.
Art. 40
- Raccolta
1. L’ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato “Raccolta progressiva degli atti”. Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.
2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall’ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.
3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:
a) il numero progressivo;
b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;
c) la data dell’atto;
d) l’indicazione dell’ufficiale rogante che ha ricevuto l’atto;
e) l’indicazione dell’oggetto dell’atto;
f) l’indicazione dei contraenti;
g) l’annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.
4. Ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.
5. L’archivio degli originali degli atti ricevuti dall’ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.
Art. 41
- Repertorio e registrazione degli atti
1. Presso l’ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull’imposta di registro.
2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall’ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.
3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:
a) il numero progressivo;
b) la data dell’atto;
c) la natura dell’atto ricevuto;
d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;
e) l’indicazione dell’oggetto dell’atto ed il relativo importo;
f) l’annotazione degli estremi di registrazione e dell’imposta pagata;
g) eventuali osservazioni.
4. L’ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall’autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.
5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull’imposta di registro.
6. Ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.
7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all’ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l’annotazione dell’atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell’avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.
8. L’ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.
Art. 42
- Sigillo
1. Il sigillo dell’ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: “REGIONE TOSCANA – nome e cognome – ufficiale rogante”.
2. Il sigillo è apposto in calce all’originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante.
Art. 43
- Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all’originale
1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica – amministrativa sono a carico del privato contraente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull’imposta di bollo e sull’imposta di registro.
3. Le spese per la stesura dell’originale dell’atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.
4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0.25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell’atto e da rilasciare alla parte.
5. L’ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l’atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell’avvenuta registrazione.
6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell’atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell’omissione degli allegati.
Sezione II
- Disciplina dell'incarico
Art. 44
- Requisiti e nomina
1. L’incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.
3. L’incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o più dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresì la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico è rinnovabile. (32)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 24.

4. L’ufficiale rogante, nell’assumere le sue funzioni:
a) riceve dal Direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all’articolo 42;
b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo Direttore generale, la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo stesso.
Art. 45
- Cessazione dall’incarico
1. L’incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinunzia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del Direttore generale competente in materia di contratti.
2. La rinunzia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al Direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d’atto da parte di quest’ultimo.
Art. 46
- Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante
1. L’incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
3. L’incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione “ufficiale rogante sostituto”:
Art. 47
- Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante
1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell’ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all’articolo 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).
Art. 48
- Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della funzione
1. L’Amministrazione stipula, ai sensi dell’articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.
PARTE III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
- Disposizioni di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneo comportamento degli uffici nell’esercizio dell’attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.
Art. 50
- Disposizione transitoria
Art. 51
- Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale”);
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell'attività contrattuale regionale”, emanato con d.p.g.r. 5 settembre 2001, n. 45/R).
Art. 52
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.