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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

Sezione II
- Disciplina dell'incarico
Art. 44
- Requisiti e nomina
1. L’incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.
3. L’incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o più dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresì la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico è rinnovabile. (32)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 24.

4. L’ufficiale rogante, nell’assumere le sue funzioni:
a) riceve dal Direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all’articolo 42;
b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo Direttore generale, la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo stesso.
Art. 45
- Cessazione dall’incarico
1. L’incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinunzia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del Direttore generale competente in materia di contratti.
2. La rinunzia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al Direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d’atto da parte di quest’ultimo.
Art. 46
- Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante
1. L’incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
3. L’incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione “ufficiale rogante sostituto”:
Art. 47
- Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante
1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell’ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all’articolo 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).
Art. 48
- Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della funzione
1. L’Amministrazione stipula, ai sensi dell’articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.