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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO V
-UFFICIALE ROGANTE
Sezione I
- Attribuzioni
Art. 37
Funzioni dell’ufficiale rogante
1. Ai sensi dell’articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l’ufficiale rogante:
a) riceve, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all’articolo 41;
b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;
c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;
d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l’espletamento della loro attività contrattuale.
2. Inoltre, l’ufficiale rogante:
a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;
b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;
c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.
3. L’ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 38
- Competenza territoriale e rogiti nell’interesse del Consiglio regionale e degli enti dipendenti
1. L’ufficiale rogante svolge il suo incarico con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale.
2. Qualora il Consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell’ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attività contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento.
3. Il Direttore generale competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l’entità delle somme che gli enti, aziende ed agenzie regionali devono versare all’Amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l’attività prestata dall’ufficiale rogante.
Art. 39
- Limiti al ricevimento degli atti
1. L’ufficiale rogante non può ricevere atti:
a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico;
b) se vi intervengono come parti il coniuge, i parenti o affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado incluso, ancorché vi intervengano come procuratori, tutori od amministratori;
c) se essi contengono disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge o alcuno dei suoi parenti o affini nei gradi di cui alla lettera b), o persone delle quali egli sia procuratore per l’atto da stipularsi.
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non sono applicabili nel caso di ricevimento dei verbali di gara.
Art. 40
- Raccolta
1. L’ufficiale rogante tiene un apposito registro, denominato “Raccolta progressiva degli atti”. Prima di essere posto in uso, il registro è numerato e vidimato in ogni foglio dal dirigente responsabile della struttura competente in materia di contratti.
2. Nella raccolta progressiva degli atti sono annotati tutti i contratti ricevuti dall’ufficiale rogante ed i verbali relativi alle gare pubbliche.
3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:
a) il numero progressivo;
b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;
c) la data dell’atto;
d) l’indicazione dell’ufficiale rogante che ha ricevuto l’atto;
e) l’indicazione dell’oggetto dell’atto;
f) l’indicazione dei contraenti;
g) l’annotazione degli estremi di registrazione e della tassa pagata.
4. Ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante riporta sulla prima pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.
5. L’archivio degli originali degli atti ricevuti dall’ufficiale rogante è organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.
Art. 41
- Repertorio e registrazione degli atti
1. Presso l’ufficiale rogante è tenuto il repertorio previsto dalla legge sull’imposta di registro.
2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall’ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.
3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:
a) il numero progressivo;
b) la data dell’atto;
c) la natura dell’atto ricevuto;
d) le generalità o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale;
e) l’indicazione dell’oggetto dell’atto ed il relativo importo;
f) l’annotazione degli estremi di registrazione e dell’imposta pagata;
g) eventuali osservazioni.
4. L’ufficiale rogante non è tenuto a dare visione del repertorio, né copia, certificato od estratto se non a chi è autorizzato dalla legge o dall’autorità giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio.
5. Il repertorio è soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull’imposta di registro.
6. Ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.
7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all’ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l’annotazione dell’atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell’avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilità derivante dalla omessa o ritardata registrazione è a carico del dirigente stesso.
8. L’ufficiale rogante è responsabile della regolare tenuta del repertorio.
Art. 42
- Sigillo
1. Il sigillo dell’ufficiale rogante è di forma circolare con al centro il Pegaso raffigurato nello stemma regionale ed in corona la scritta: “REGIONE TOSCANA – nome e cognome – ufficiale rogante”.
2. Il sigillo è apposto in calce all’originale e alle copie conformi di ogni atto ricevuto dall’ufficiale rogante.
Art. 43
- Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all’originale
1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica – amministrativa sono a carico del privato contraente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull’imposta di bollo e sull’imposta di registro.
3. Le spese per la stesura dell’originale dell’atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.
4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0.25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell’atto e da rilasciare alla parte.
5. L’ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l’atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell’avvenuta registrazione.
6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell’atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell’omissione degli allegati.
Sezione II
- Disciplina dell'incarico
Art. 44
- Requisiti e nomina
1. L’incarico di ufficiale rogante può essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 3 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.
3. L’incarico è conferito con decreto del direttore generale competente in materia di contratti ad uno o più dipendenti nel numero massimo di tre. Il decreto di nomina determina altresì la durata dell’incarico, in ogni caso non superiore a cinque anni. L’incarico è rinnovabile. (32)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 24.

4. L’ufficiale rogante, nell’assumere le sue funzioni:
a) riceve dal Direttore generale competente in materia di contratti il sigillo di cui all’articolo 42;
b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo Direttore generale, la propria firma accompagnata dall’impronta del sigillo stesso.
Art. 45
- Cessazione dall’incarico
1. L’incarico di ufficiale rogante cessa, oltre che per decorrenza del termine indicato nel decreto di nomina, anche a seguito di rinunzia del dipendente incaricato oppure a seguito di decreto del Direttore generale competente in materia di contratti.
2. La rinunzia è effettuata tramite apposita dichiarazione indirizzata al Direttore generale ed ha effetto dalla data di comunicazione della presa d’atto da parte di quest’ultimo.
Art. 46
- Requisiti e nomina del sostituto ufficiale rogante
1. L’incarico di sostituto ufficiale rogante può essere conferito a uno o due dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza inquadrati da almeno 1 anno nella categoria D del ruolo unico regionale.
2. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico:
a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all’ufficio;
b) la compiuta pratica notarile;
c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
3. L’incarico è conferito con decreto del Direttore generale competente in materia di contratti che ne determina la durata, in ogni caso, non superiore a cinque anni.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42 e 44 comma 4. Il sigillo riporta la dizione “ufficiale rogante sostituto”:
Art. 47
- Compiti e funzioni del sostituto ufficiale rogante
1. Il sostituto ufficiale rogante svolge, in caso di impedimento o di assenza dell’ufficiale rogante, i compiti e le funzioni di cui all’articolo 37, comma 1 e comma 2 lettere a) e b).
Art. 48
- Assicurazioni a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della funzione
1. L’Amministrazione stipula, ai sensi dell’articolo 58, comma 7 lettera f), della legge, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle funzioni di ufficiale rogante e di sostituto.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.