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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO IV
- ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI
Art. 33
- Tipologie di spesa eseguibili in economia
1. I lavori pubblici possono essere acquisiti in economia nell’ambito delle categorie generali elencate all’Sito esternoarticolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e nel limite massimo di importo di cui all’Sito esternoarticolo 125, comma 5, del medesimo d.lgs. 163/2006 .
2. Nell’ambito delle categorie generali di cui all’Sito esternoarticolo 125, comma 6, del d.lgs. 163/2006 ed in presenza dei presupposti richiamati per ciascuna categoria, possono essere acquisite in economia le seguenti sottocategorie di lavori pubblici:
a) . OPERE EDILI
a.1) Realizzazione di opere provvisionali e/o di protezione.
a.2) Consolidamento di strutture e di opere edili in genere. (27)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

a.3) Scavi e movimenti di terra.
a.4) Realizzazione di strutture portanti.
a.5) Realizzazione di murature in genere.
a.6) Realizzazione opere di finitura (controsoffitti, intonaci, pavimenti, rivestimenti, ecc.).
a.7) Realizzazione e/o ripristino di coperture.
a.8) Realizzazione e/o ripristino di opere stradali o di arredo urbano.
a.9) Demolizione e smontaggi e smaltimento di eventuali rifiuti.
a.10) Impermeabilizzazioni.
a.11) Realizzazione e/o ripristino di opere di isolamento termo-acustico.
b) . OPERE DA FALEGNAME
b.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni.
b.2) Realizzazione e/o modifiche di strutture in legno.
c) . OPERE DA FABBRO
c.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di infissi esterni ed interni in ferro o affini.
c.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di carpenteria metallica.
d) . OPERE DA VETRAIO
d.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di strutture in vetro.
e) . OPERE DI AUTOMAZIONE
e.1) Realizzazione e/o ripristino di impianti di automazione (sbarre, cancelli, porte automatiche, ecc.).
f) OPERE DA VERNICIATORE E DECORATORE
f.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di coloritura per interni ed esterni.
f.2) Realizzazione e/o ripristino/restauro di verniciatura da eseguirsi su qualsiasi materiale.
g) . OPERE DA LATTONIERE
g.1) Realizzazione e/o ripristino/restauro di opere di lattoneria.
h). OPERE IMPIANTI ELETTRICI, RETE DATI, TELEFONICI, AUDIOVIDEO E TELEVISIVO
h.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (reti, centraline, quadri, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, ecc.).
i) OPERE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI E MECCANICI
i.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (condotte, sanitari, caldaie e generatori di calore, centrali trattamento aria, impianti di condizionamento, impianti di irrigazione, impianti di depurazione/addolcimento, impianti fotovoltaici, impianti eolici, ecc.).
l) OPERE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
l.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di impianti o singoli componenti (ascensori, montacarichi, servoscala, piattaforme elevatrici, ecc.).
m) OPERE ANTINCENDIO
m.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di rilevamento e spegnimento incendi.
m.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere di prevenzione e/o protezione.
n) . OPERE DI SICUREZZA
n.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere provvisionali o permanenti di sicurezza.
n.2) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere antintrusione.
n.3) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
n.4) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere o impianti ai sensi del d.lgs. 81/2008.(28)

Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

o) OPERE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
o.1) Realizzazione, riparazione e/o adeguamento di opere a cura di figure professionali quali saldatore, frigorista, bruciatorista, ecc.
2 bis. I lavori pubblici in economia relativi a beni mobili, immobili e agli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, di cui all’articolo 198, comma 1, del d.lgs. 163/2006, possono essere effettuati, con le modalità e i limiti massimi d’importo previsti dall’articolo 204, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nell’ambito delle sottocategorie elencate al comma 2 e per la seguente sottocategoria:
a) . BENI MOBILI REGIONALI SOTTOPOSTI A TUTELA
a.1) Manutenzione e restauro di beni mobili regionali di interesse storico, artistico e archeologico sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. 42/2004.(29)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 21.

Art. 34
1. Per l’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
3. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, nonché la previsione dell’eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.
4. Nell’avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.
5. Qualora l’avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
Art. 35
1. I lavori pubblici in economia di importo stimato inferiore a 40.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. Nei contratti di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro il lavoro è affidato con decreto del dirigente responsabile del contratto.
3. Per le prestazioni di importo non superiore a 10.000,00 euro, il dirigente responsabile del contratto può affidare il lavoro con apposito scambio di lettere contenente almeno l’indicazione dell’oggetto e dell’importo della spesa.
4. Qualora per spese eseguibili in economia di cui all’articolo 33, ricadenti nelle materie di propria competenza, da acquisire nell’anno finanziario, il dirigente responsabile del contratto abbia disposto un’apertura di credito, ai sensi delle vigenti norme contabili, nell’ambito di ciascuna voce di spesa indicata nel decreto di apertura di credito possono essere affidati anche più contratti, fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa delle prestazioni.
Art. 36
-Affidamenti in economia con modalità telematica

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.