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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO II
- CONTRATTI ESCLUSI
Art. 22
- Disposizioni generali
1. I contratti esclusi sono disciplinati dal Sito esternod.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e da quanto contenuto nel presente Capo, fatta salva la possibilità, nel caso di servizi rientranti nelle categorie dell’Allegato II B al Sito esternod.lgs.163/2006 , di affidare il contratto mediante procedura aperta o ristretta ai sensi dell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo.
2. Il presente regolamento non si applica ai servizi finanziari rientranti tra i contratti esclusi di cui all’Sito esternoarticolo 19 del d.lgs. 163/2006 , i quali sono disciplinati dal Sito esternod.lgs.163/2006 , dall’articolo 3 della legge e dalla normativa regionale in materia di ordinamento contabile.
Art. 23
- Avviso e pubblicità
1. Per l’affidamento di un contratto escluso, il dirigente responsabile del contratto predispone un avviso per acquisire da parte degli operatori economici le manifestazioni d’interesse ad essere invitati alla procedura.
2. L’avviso indica l’oggetto e l’importo stimato del contratto, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione del contratto, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 Sito esternodel d.lgs.163/2006 , nonché gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all’affidatario del contratto ed il nominativo del responsabile unico del procedimento.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e sul BURT e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente. (15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 14.

3 bis. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento è pubblicato con le modalità previste dal comma 3 e dal d.lgs. 163/2006.(16)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 14.

4. In relazione alla natura e all’importo del contratto, il dirigente responsabile può prevedere ulteriori forme di pubblicità.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro il dirigente può procedere ad affidamento diretto.
Art. 24
- Invito a gara
1. I soggetti che hanno manifestato l’interesse sono invitati dall’Amministrazione a presentare l’offerta.
2. L’invito a gara contiene in particolare:
a) l’oggetto e l’importo stimato del contratto;
b) le modalità e le condizioni di partecipazione alla gara;
c) il termine di presentazione dell’offerta non inferiore a 10 giorni dalla data dell’invito;
d) il criterio di aggiudicazione scelto fra quello del prezzo più basso ovvero dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
e) i motivi di non ammissione o di esclusione;
f) l’indicazione del responsabile unico del procedimento.
Art. 25
- Garanzie
1. Il dirigente responsabile del contratto può richiedere in relazione alla natura della prestazione la costituzione della garanzia a corredo dell’offerta, di cui all’Sito esternoarticolo 75 del d.lgs.163/2006 .
2. Nei contratti esclusi che hanno per oggetto forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, il dirigente responsabile richiede all’esecutore del contratto la costituzione della cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d.lgs.163/2006 .
Art. 26
- Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto (17)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.

1. La valutazione dell’aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell’Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.
3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.
3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.(49)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 14.

4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. (18)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.

4 bis. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.(19)

Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 15.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.