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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

CAPO III
- CONTRATTI APERTI PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
Art. 10
- Ricorso a contratti aperti
1. La Regione Toscana – Giunta regionale ricorre ai contratti aperti di cui all’articolo 53 della legge per l’acquisizione di forniture e servizi aventi ad oggetto una prestazione da eseguirsi a favore della Regione medesima, degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
2. La Giunta regionale, in accordo con gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale, con apposita deliberazione individua le categorie di forniture e servizi di interesse comune che possono essere oggetto di un contratto aperto.
3. La struttura della Giunta regionale competente all’affidamento della fornitura e del servizio procede, ove necessario, prima dell’avvio della procedura di gara, alla ricognizione del fabbisogno delle amministrazioni, anche mediante apposita procedura informatica.
Art. 11
- Responsabile unico del procedimento nei contratti aperti
1. La Regione, quando procede all’affidamento di un contratto aperto ai sensi dell’articolo 53 della legge, nomina un responsabile unico del procedimento il quale svolge, oltre ai compiti previsti all’articolo 5 lettere a), b), c), d) e) ed l), (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 7.

la verifica della sussistenza delle condizioni per l’adesione di cui all’articolo 15.
2. Gli enti dipendenti ed il Consiglio regionale che aderiscono al contratto aperto, comunicano, prima dell’adesione o contestualmente alla stessa, il nominativo del responsabile del procedimento, oltre dell’eventuale direttore dell’esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume in ordine alla singola adesione i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale e nella fase (43)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 7.

di verifica di conformità delle prestazioni. Fornisce inoltre al responsabile del procedimento della Regione dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione e cura la trasmissione all’Osservatorio regionale delle informazioni relative al contratto. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R, art. 7.

Art. 12
- Disposizioni procedurali
1. I contratti aperti di forniture e di servizi possono essere affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate.
2. Il bando o la lettera d’invito a gara e il capitolato speciale d’appalto indicano, oltre agli altri elementi, l’impegno che l’aggiudicatario deve assumere ai sensi dell’articolo 14 e l’importo massimo messo a disposizione per l’adesione da parte degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
Art. 13
- Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario provvede, prima della stipula del contratto aperto con la Regione, alla costituzione della cauzione definitiva di cui all’Sito esternoarticolo 113 del d.lgs.163/2006 a garanzia delle prestazioni da rendere alla Regione medesima, obbligandosi nel contempo a costituire, prima dell’adesione, la cauzione a favore degli enti dipendenti e del Consiglio regionale, per il relativo importo contrattuale.
1 bis. Qualora sia previsto nel bando di gara o nell’invito alla consultazione, la cauzione definitiva può essere costituita interamente o in parte a favore della Regione-Giunta regionale, anche a garanzia degli importi di adesione degli enti dipendenti o del Consiglio. (44)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 8.

Art. 14
- Stipula del contratto aperto
1. Dopo l’aggiudicazione, la Regione Toscana – Giunta regionale, stipula un contratto aperto con il quale l’impresa aggiudicataria assume, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l’impegno ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato con la Regione anche nei confronti degli enti dipendenti e del Consiglio regionale.
Art. 15
- Adesione
1. Successivamente alla stipula del contratto aperto, gli enti dipendenti aderiscono al contratto, anche mediante l’utilizzo di un’apposita procedura telematica, indicando l’importo contrattuale di adesione.
2. Il Consiglio regionale può aderire al contratto con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. L’adesione è subordinata:
a) alla verifica da parte del responsabile unico del procedimento della capienza economica del contratto, ai sensi dell’articolo 11;
b) al rispetto da parte dell’aggiudicatario degli obblighi previsti a suo carico dal contratto;
c) alla costituzione, ove prevista, (45)

Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 9.

da parte del soggetto aggiudicatario della cauzione definitiva di cui all’articolo 13 nonché delle ulteriori garanzie eventualmente previste.
4. In caso di esito negativo delle verifiche il dirigente responsabile del contratto non autorizza l’adesione.
Art. 16
- Gestione del rapporto contrattuale e monitoraggio del contratto
1. Alla gestione ed all’esecuzione del contratto provvedono, per la parte oggetto di adesione, i soggetti aderenti.
2. I soggetti aderenti, al fine di consentire alla Regione di monitorare l’esecuzione del contratto, comunicano alla stessa le informazioni relative al comportamento dell’aggiudicatario. La comunicazione è effettuata al termine dell’esecuzione del contratto, nonché in corso di esecuzione relativamente alle eventuali contestazioni formulate ai sensi dell’articolo 17.
Art. 17
- Inadempimento del contratto
1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario nei confronti del singolo soggetto aderente, il soggetto interessato provvede autonomamente all’applicazione delle penali, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla risoluzione del contratto, per la parte di relativa competenza, assumendo altresì ogni ulteriore iniziativa che ritenga necessaria.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto esclusivamente nei confronti del soggetto aderente che li ha adottati.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.