Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
CAPO I
- DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1
- Ambito e oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale della Regione, in attuazione dell’articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), di seguito denominata “legge”.
2. I soggetti di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), di seguito unitariamente denominati “enti dipendenti”, applicano le disposizioni di cui alle Parti I e III del presente regolamento.
Art. 2
- Pubblicità degli atti di gara (1)
1. Nei casi in cui si proceda a procedura aperta, ristretta e negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, l’avviso di preinformazione, il bando e l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono pubblicati con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Tutta la documentazione di gara è resa disponibile sul profilo di committente di cui all’articolo 31 della legge, indicando nel bando il relativo indirizzo.
Art. 3
- Indagini di mercato
1. Nei casi in cui la normativa nazionale prevede l’effettuazione di indagini di mercato finalizzate all’individuazione di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, fatta eccezione per gli incarichi di cui all’articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (33) il dirigente responsabile del contratto predispone e pubblica sul profilo di committente e sul sito dell’Osservatorio regionale un avviso, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l’interesse.
2 bis. In caso di assenza di manifestazioni di interesse entro il termine assegnato, il dirigente responsabile del contratto può procedere alla consultazione, mediante l’invito di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei in tale numero.(34)
Art. 3 bis
- Termini di conclusione dei procedimenti (3)
1. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi relativi ai contratti da affidare con le seguenti procedure di cui al d.lgs. 163/2006 sono così stabiliti:
a) duecento giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura aperta;
b) duecentotrenta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura ristretta;
c) centoquaranta giorni dalla pubblicazione del bando, per la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara;
d) sessanta giorni dalla richiesta, per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
e) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per le procedure negoziate e le acquisizioni in economia precedute dalla pubblicazione di avviso;
f) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per gli incarichi di cui agli articoli 90 e 91, comma 2;
g) cento giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per l’ affidamento dei contratti esclusi.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.