Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 43
- Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all’originale
1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica – amministrativa sono a carico del privato contraente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall’Amministrazione per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull’imposta di bollo e sull’imposta di registro.
3. Le spese per la stesura dell’originale dell’atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro.
4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0.25 euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell’atto e da rilasciare alla parte.
5. L’ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l’atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell’avvenuta registrazione.
6. Su richiesta delle parti può essere rilasciata copia conforme dell’atto priva degli allegati allo stesso. In tal caso nella copia è data menzione dell’omissione degli allegati.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.