Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 37
Funzioni dell’ufficiale rogante
1. Ai sensi dell’articolo 58, commi 1, 3, 4 e 5 della legge, l’ufficiale rogante:
a) riceve, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili, i contratti ed i verbali di aggiudicazione per cui occorra pubblicità ed autenticità della forma, ne custodisce l’originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio di cui all’articolo 41;
b) cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti e ne è responsabile;
c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni giudicatrici nelle procedure aperte e ristrette;
d) assiste, qualora richiesto ai sensi dell’articolo 38, comma 2, il Consiglio regionale e gli enti dipendenti per l’espletamento della loro attività contrattuale.
2. Inoltre, l’ufficiale rogante:
a) fornisce consulenza al presidente di gara ed alle commissioni giudicatrici, ove richiesto, nel corso delle sedute di gara;
b) assiste il dirigente responsabile del contratto nei controlli previsti dalle leggi vigenti ai fini della stipula del contratto;
c) fornisce consulenza alle strutture regionali nei rapporti con i notai per i negozi di diritto privato, in particolare per le alienazioni immobiliari e per tutti gli atti che comportano variazioni al patrimonio immobiliare.
3. L’ufficiale rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza posta in essere nell’esercizio delle sue funzioni.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.