Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 34
- Consultazione degli operatori economici(30)
1. Per l’affidamento di lavori pubblici in economia di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, del d.lgs. 163/2006, il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse.
2. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente della Regione Toscana - Giunta regionale, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a dieci giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
3. L’avviso contiene la descrizione dei lavori da eseguire, dell’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il tempo di esecuzione dei lavori, i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006, i requisiti di qualificazione per eseguire lavori pubblici di cui all’articolo 40 del d.lgs. 163/2006, che deve possedere l’affidatario del contratto, nonché la previsione dell’eventuale ricorso al sorteggio di cui al comma 4.
4. Nell’avviso il dirigente responsabile del contratto indica, inoltre, se procede ad invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse oppure se procede, mediante sorteggio, alla consultazione di un numero di operatori economici non inferiore a dieci.
5. Qualora l’avviso preveda il ricorso al sorteggio e le manifestazioni d’interesse degli operatori economici risultino in numero inferiore a quello di cui al comma 4, il dirigente responsabile del contratto procede a invitare alla consultazione tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.