Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 28
- Consultazione degli operatori economici
1. Per l’affidamento di forniture e servizi in economia di importo stimato pari o superiore a 20.000 euro ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del d.lgs 163/2006 , il dirigente responsabile del contratto predispone, ai fini dell’indagine di mercato, un avviso per acquisire le manifestazioni d’interesse degli operatori economici da invitare alla consultazione.
2. Alla consultazione sono invitati i soggetti che hanno manifestato l’interesse.
3. L’avviso è pubblicato sul profilo di committente, sul sito dell’Osservatorio regionale e prevede un termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse non inferiore a 10 giorni dalla data della sua pubblicazione sul profilo di committente.
4. L’avviso contiene una descrizione sintetica dell’oggetto del contratto, l’importo stimato, il criterio di aggiudicazione, la durata o il termine di esecuzione, nonché i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 e gli eventuali requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.
5. Sul profilo di committente è reso disponibile unitamente all’avviso il capitolato speciale d’appalto ovvero il documento contenente le condizioni contrattuali della prestazione.
7. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006 il dirigente prima di procedere all’affidamento valuta la congruità dell’offerta in relazione ai prezzi di mercato.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.