Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 26
- Aggiudicazione, atto di affidamento e stipula del contratto (17)
1. La valutazione dell’aggiudicazione è effettuata dal dirigente responsabile del contratto, salvo che lo stesso, nel caso di aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla particolare complessità tecnica della prestazione, ritenga di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice.
2. La commissione è composta unicamente da dipendenti dell’Amministrazione ed è di norma costituita da un numero di membri non superiore a tre.
3. I componenti diversi dal presidente non devono avere svolto né possono svolgere, con riferimento al contratto, alcuna funzione o incarico, tecnico o amministrativo.
3 bis. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile.(49)
4. I contratti di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro possono essere affidati con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. I contratti di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro sono affidati con decreto del dirigente responsabile del contratto. (18)
4 bis. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata o mediante sottoscrizione del capitolato - contratto. In caso di sottoscrizione del capitolato, il contratto decorre dalla data di comunicazione dell’ordinativo diretto o del decreto dirigenziale.(19)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.