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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

Art 21 ter
1. Ai fini del collaudo per i lavori pubblici e della verifica di conformità per forniture e servizi, qualora ai sensi della normativa statale sia necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati tra i dipendenti dell’amministrazione, gli stessi sono individuati con provvedimento del dirigente responsabile del contratto in funzione della professionalità necessaria e nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono di norma conferiti a dirigenti o a dipendenti di categoria D e, in casi particolari e con adeguata motivazione, a dipendenti di categoria C.
3. Il dirigente responsabile del contratto, previa pubblicazione di apposito avviso sulla rete intranet per una durata non inferiore a dieci giorni e valutazione del curriculum, sulla base dei criteri indicati al comma 6, nomina, con decreto, assicurando nella scelta il principio di rotazione, un soggetto ovvero un’apposita commissione composta da due o tre soggetti.
4. La Giunta regionale con delibera individua le tipologie di appalti di forniture e servizi per le quali è necessario procedere alla nomina dei soggetti incaricati della verifica di conformità.
5. Per la nomina dei collaudatori dei lavori in relazione ai requisiti si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale di riferimento.
6. I criteri per la nomina dei collaudatori e dei soggetti incaricati della verifica di conformità sono i seguenti:
a) titolo di studio ed eventuali abilitazioni necessarie in relazione al contenuto della prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
b) esperienza specifica nelle materie oggetto delle prestazioni oggetto dell’attività di collaudo o verifica;
c) adeguatezza del curriculum in relazione alla prestazione oggetto dell’attività di collaudo o verifica.
7. I compensi spettanti ai collaudatori per i contratti relativi a lavori sono individuati nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 marzo 2010, n. 31/R (Disciplina dei fondi regionali di incentivazione per le attività di pianificazione e progettazione svolte da personale regionale).
8. I compensi spettanti ai soggetti incaricati della verifica di conformità sono individuati dal dirigente responsabile del contratto in un valore massimo, da ripartire tra i membri incaricati, compreso tra lo 0,1 per cento e lo 0,5 per cento dell’importo delle prestazioni oggetto delle attività di verifica. Il dirigente determina il compenso tenendo conto dell’importo dell’appalto, della complessità delle prestazioni oggetto della verifica di conformità e dell’eventuale necessità della verifica di conformità in corso d’opera o per singole fasi di realizzazione delle prestazioni.
9. Nell'ipotesi di carenza all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal dirigente responsabile del contratto, o nel caso in cui sia necessaria, in relazione alle prestazioni, la nomina di dipendenti di altre amministrazioni, il dirigente, al fine di verificare la possibilità di attribuire l'incarico di collaudo o di verifica di conformità a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, formula apposita richiesta alle altre amministrazioni aggiudicatrici osservando, ove possibile, un criterio di rotazione fra le stesse e conferisce l'incarico sulla base della specifica esperienza desunta dal curriculum. In tal caso il compenso è individuato con gli stessi criteri fissati per i dipendenti regionali.
10. Nell'ambito delle intese che disciplinano i rapporti tra la Regione e altre amministrazioni nel caso di interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici, i criteri, i requisiti e i compensi previsti per i collaudatori e per i soggetti incaricati della verifica di conformità sono quelli previsti per i dipendenti regionali.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.