Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 21
- Controlli nelle procedure negoziate e nei contratti esclusivi(12)
1. Nelle procedure negoziate di lavori, forniture e servizi, comprese le acquisizioni in economia, e nei contratti esclusi, i controlli sui requisiti di ordine generale e sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesti sono svolti nei confronti del solo affidatario.
2. Nelle acquisizioni in economia di forniture e servizi e nei contratti esclusi, di importo inferiore a 20.000,00 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano con le modalità di cui all’articolo 32.
3. Nel caso in cui, a seguito di un evento imprevisto, non imputabile all’amministrazione, si renda necessario procedere, nella misura strettamente necessaria, all’immediata acquisizione di una fornitura o di un servizio, i controlli sono effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 32 e l’affidamento è condizionato risolutivamente all’esito degli stessi.
4. Negli affidamenti di cui agli articoli 30, comma 3, e 35, comma 3, non si effettua alcun tipo di controllo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.