Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R
Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008
Art. 18
- Programmazione di forniture e servizi
1. Nell’ambito della programmazione annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della legge, i dirigenti degli uffici della Giunta regionale individuano le forniture ed i servizi che prevedono di affidare nell’anno di programmazione.
2. Il programma annuale, oltre a quanto previsto dai commi 2 e 2 bis dell’articolo 51 della legge, indica il responsabile unico del procedimento ed evidenzia in apposite sezioni gli appalti di interesse generale e i contratti aperti di cui agli articoli 42 e 53 della legge.
3. Il programma annuale dei contratti di cui all’articolo 51 della legge è aggiornato entro il 31 luglio. Nell’anno di programmazione i procedimenti contrattuali programmati possono essere avviati unicamente con risorse finanziarie indicate nel programma o nell’aggiornamento, fatti salvi i procedimenti contrattuali di cui all’articolo 51, comma 4, della legge. (8)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.
Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.