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Regolamento 27 maggio 2008, n. 30/R

Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 Luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 30 maggio 2008

PARTE I
- DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED AGLI ENTI DIPENDENTI
2 bis.
1.
2.
3.
Art. 9
- Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

1. Quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando per l’offerta economica quanto previsto nel precedente articolo 8, comma 1, alla valutazione ed all’aggiudicazione della gara provvedono rispettivamente la commissione giudicatrice ed il presidente di gara.
2. La commissione giudicatrice è presieduta da un dirigente designato ai sensi dell’articolo 57 della legge.
3. Il presidente di gara, designato ai sensi dell’articolo 57 della legge, in seduta pubblica, procede all’ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice.
4. La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti nel capitolato speciale d’appalto.
5. Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte per la valutazione tecnica, procede all’apertura delle offerte economiche, dà lettura del prezzo complessivo offerto che resta fisso ed immutabile, determina sulla base dello stesso l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto ed aggiudica provvisoriamente la gara.
6. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione è disposta a favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.
7. Qualora si renda necessario procedere, ai sensi dell’articolo 86, comma 2, del d.lgs. 163/2006, alla verifica di congruità dell’offerta il presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al dirigente responsabile del contratto, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87 (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006 avvalendosi del responsabile unico del procedimento, della commissione giudicatrice o degli uffici o organismi tecnici dell’amministrazione ovvero di una apposita commissione nominata ai sensi dell’articolo 88 (41)

Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R, art. 6.

del d.lgs. 163/2006.
8. Il dirigente responsabile del contratto procede ai sensi di quanto previsto al comma precedente qualora ritenga di procedere alla verifica di congruità ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
9. L’amministrazione nel caso di offerta a prezzi unitari, prima dell’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario sulla base dei prezzi unitari offerti ed alla correzione del prezzo complessivo ove si riscontrino errori di calcolo. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante dalla verifica e quello indicato nell’offerta, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuali.
1.
1 bis.
PARTE II
- DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITA’ CONTRATTUALE DELLA REGIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
3 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
PARTE III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
- Disposizioni di indirizzo e coordinamento
1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento e l’omogeneo comportamento degli uffici nell’esercizio dell’attività contrattuale, può adottare con propria deliberazione apposite direttive.
Art. 50
- Disposizione transitoria
Art. 51
- Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2001, n. 45/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 "Disciplina dell'attività contrattuale regionale”);
b) il decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 4/R (Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 “Disciplina dell'attività contrattuale regionale”, emanato con d.p.g.r. 5 settembre 2001, n. 45/R).
Art. 52
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 1.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 2, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 3.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 8.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 10.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 12.

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Articolo prima inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 13, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 14.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Comma inserito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 18.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 20.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Numero così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 21.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 22, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 23.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 25 giugno 2009, n. 33/R , art. 24.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 1.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 2.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 7.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 8.

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Parole inserite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 10.

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Periodo aggiunto con con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 14.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Lettere aggiunte con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 15.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 16.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 17.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 19.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 20.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 29/R , art. 21.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.