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Regolamento 19 maggio 2008, n. 23/R

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”).

Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 22 maggio 2008

Art. 1
1. L’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n.36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”), è sostituito dal seguente:
Art. 8
Atti di accertamento
1. Ai sensi dell' articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. 36/2001, l'accertamento dell'entrata viene disposto con atto dirigenziale, recante tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione del
debitore, delle cause e della scadenza del credito.
2. In ragione della particolare natura delle entrate, l’accertamento avviene mediante comunicazione:
a) in tutte le ipotesi in cui l’atto di accertamento non precostituisce titolo all’entrata ed ha natura puramente esecutiva. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie:
1) le entrate tributarie e da sanzioni;
2) le entrate da trasferimento;
3) le entrate derivanti da rapporti disciplinati da norme, contratti o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle spese legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti operati sui conti correnti postali, da versamenti spontanei del debitore, e da versamenti di indennità di occupazione;
b) in tutti i casi di entrate extratributarie di importo inferiore a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca o recupero di finanziamenti.
3. Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l’accertamento avviene con decreto dirigenziale.
4. Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che diventino liquide ed esigibili.
5. Le entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni successivi sono accertate sui relativi esercizi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.
1.
Art. 2
1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituita dalla seguente:
e) assoggettabilità ad interessi, o, in alternativa, non assoggettabilità ad interessi ai sensi dell’articolo 18 bis
”.
2. Il comma 3 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 61/R/2001 è abrogato.
3. Il comma 5 dell’articolo 10 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
5. Nel caso delle entrate di cui alle lettere a) e c) del comma 1 il dirigente competente per materia provvede a gestire il rapporto con i debitori conformandosi alle disposizioni di cui al comma 2 e all’articolo 18 in quanto applicabili.
1.
2.
3.
Art. 3
1. L’articolo 11 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art.11
Accertamento delle altre entrate
1. Le entrate derivanti da alienazioni e da ricorso al credito sono accertate dal dirigente competente per materia contestualmente al provvedimento che dispone la stipulazione del relativo contratto.
2. Nel caso di indebitamento con oneri a carico di terzi e specifico vincolo di destinazione di spesa, l’accertamento è disposto dal dirigente competente in materia di finanze a seguito dell’acquisizione delle risorse in bilancio.
3. Le entrate derivanti da trasformazioni di capitali sono accertate contestualmente al provvedimento che autorizza la trasformazione.
4. Le entrate da contabilità speciali sono accertate al momento dell’incasso o dell'atto che dispone l'impegno della spesa correlata.
1.
Art. 4
1. Il comma 3 dell’articolo 12 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
3. Le entrate da compartecipazioni della UE/Stato a programmi comunitari sono riscosse all'atto del trasferimento sul conto corrente intestato alla Regione Toscana presso il ministero dell'Economia e delle Finanze.
1.
Art. 5
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 61/R/2001 dopo le parole “
dal debitore
” sono inserite le seguenti: “
o riversate
”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 61/R/2001 dopo le parole “
entrano nella disponibilità dello stesso
” sono aggiunte le seguenti: “
mediante accredito sulla contabilità speciale infruttifera presso le sezioni provinciali di tesoreria
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 13 del d.p.g.r. 61/R/2001 è abrogato.
1.
2.
3.
Art. 6
1. L’articolo 16 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 16
Archiviazione degli atti
1. Le reversali d’incasso prodotte e con firma digitale si conservano mediante gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici volta volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.”
2. Le reversali d’incasso cartacee con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico della loro emissione.
3. I documenti giustificativi degli incassi si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione delle quietanza del tesoriere.
4. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all'articolo 41 della legge di contabilità, per quanto concerne la parte Entrata
.”
Art. 7
- Sostituzione della denominazione della Sezione II del Capo II del Titolo III del D.P.G.R. n. 61/R del 2001.
1. La denominazione della Sezione II del Capo II del Titolo III del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituita dalla seguente: “
Sezione II - Crediti da sanzioni amministrative
1.
Art. 8
1. L’articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 17
Rateizzazioni di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
1. Su istanza del debitore che si trovi in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente in materia di sanzioni amministrative può concedere con atto amministrativo il pagamento in forma rateizzata del debito derivante dall’avvenuto accertamento o applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di tre a un massimo di trenta rate.
2. Ai fini di cui al comma 1 il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla competente struttura regionale tramite apposita modulistica, allegando alla domanda, anche in forma di
dichiarazione sostitutiva, la documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di condizioni economiche disagiate. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di pagamento del processo verbale di accertamento o dell’ordinanza ingiunzione.
3. La rateazione viene concessa dal dirigente competente tenendo conto del rapporto tra il totale della somma dovuta ed il reddito complessivo annuo a fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, secondo i criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. In ogni caso la rateazione non viene concessa per debiti inferiori ad euro 200,00 per le persone fisiche ed euro 1.000,00 per le persone giuridiche.
4.Le somme oggetto di rateazione ai sensi del presente articolo non sono soggette al pagamento di interessi.
5. In caso di omesso pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non onorata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo viene iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito.
Art. 9
1. Dopo l’articolo 17 del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 17 bis
Tardivo pagamento
1. In caso di tardivo pagamento, inferiore al semestre, della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla notifica dell’ordinanza ingiunzione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 21.
2. Qualora il ritardo sia superiore al semestre, si applicano le disposizioni specifiche di cui all’articolo 27 della legge 27 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 10
1. L’articolo 18 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 18
Richiesta di pagamento di crediti extratributari
1. La richiesta di pagamento è di competenza del dirigente che ha disposto l’accertamento o, se delegato espressamente da questi, del dirigente competente in materia di entrata. Nella richiesta di pagamento vengono precisati al debitore i riferimenti e i termini per richiedere la dilazione, la rateizzazione o una forma mista delle stesse, del pagamento da effettuare, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. Il termine di pagamento è di norma fissato in sessanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta da parte del debitore, ferma la conservazione degli effetti delle garanzie prestate nei confronti dell’Amministrazione regionale.
3. Sono fatti salvi i diversi termini e condizioni di pagamento stabiliti da norme specifiche o da accordi contrattuali.
Art. 11
1. Dopo l’articolo 18 del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 18 bis
Interessi sulle somme oggetto di recupero
1. Salvo diversa determinazione congruamente motivata nell’atto di accertamento ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera e), le somme oggetto di recupero sono maggiorate delle spese di procedura e degli interessi, calcolati dalla data di scadenza del termine di pagamento fino all’adozione dell’atto di recupero ed in base al tasso di interesse legale, ovvero al tasso previsto da più specifica normativa.
2. In deroga al comma 1, per gli enti e le amministrazioni pubbliche il recupero viene effettuato senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
1.
Art. 12
1. Dopo l’articolo 18 bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 18ter
Disciplina delle revoche di contributi regionali concessi
mediante organismi intermedi
1. La revoca di contributi regionali erogati ai beneficiari mediante l’intervento di organismi intermedi è disposta con atto del dirigente competente per materia.
2. L’eventuale svolgimento da parte di tali organismi di ulteriori funzioni di gestione dei rimborsi è disciplinata nelle specifiche convenzioni. I termini di pagamento posti e la disciplina della dilazione o della rateizzazione del rimborso si conformano alla disciplina regionale. Il dirigente competente per materia provvede all’accertamento delle somme riversate dagli organismi a seguito dei rimborsi spontanei.
3. In ogni caso, l’attivazione della procedura coattiva di recupero del credito è disposta dal dirigente competente in materia, previo accertamento delle somme da rimborsare, interessi e spese della procedura.
1.
Art. 13
1. L’articolo 19 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 19
Dilazioni di pagamento
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo una dilazione del termine ultimo di pagamento sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. La dilazione non è concessa agli enti e amministrazioni pubbliche soggetti all’applicazione della disciplina relativa alle compensazioni di cui all’articolo 27.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo dilazionato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento entro il termine della dilazione si procede all’iscrizione a ruolo della somma dovuta, o all’attivazione della diversa procedura di recupero coattivo, in relazione alla natura dell’entrata.
1.
Art. 14
1. L’articolo 20 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 20
Rateizzazioni e forme miste
di dilazione e rateizzazione
1. Per motivate e documentate situazioni di difficoltà finanziarie, su istanza del debitore da presentarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento oppure entro il diverso termine assegnato ai sensi dell’articolo 18 comma 3, il dirigente competente in materia di entrate può concedere con atto amministrativo un pagamento in forma rateizzata, eventualmente accompagnato da una dilazione dei termini di pagamento, nei limiti di cui all’ articolo 19 e sulla base dei criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale. Tale deliberazione determina, tra l’altro, il tetto al di sotto del quale non è concedibile la rateizzazione.
2. I termini massimi di rateizzazione sono ridotti dei termini di dilazione concessi ai sensi del comma 1.
3. Dal termine di pagamento originariamente dato al termine ultimo rateizzato, sulle somme dovute maturano interessi calcolati al tasso legale vigente alla data di ricezione dell’istanza del debitore, ovvero al diverso tasso previsto da più specifica disciplina.
4. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo del credito, gravato dagli interessi e dalle spese, oppure viene attivata la diversa procedura di recupero coattivo necessaria in ragione della natura del credito.
5. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche è soggetta ad interessi ai sensi del comma 3.
6. Il dirigente regionale competente in materia di entrata stabilisce ed aggiorna periodicamente con proprio decreto l'importo forfettario da addebitare a titolo di rimborso spese per la concessione della rateizzazione.
1.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 20 del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 20 bis
Garanzia fidejussoria a tutela del credito
soggetto a dilazione o rateizzazione
1. L’istanza di dilazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di rigetto, essere corredata da garanzia fidejussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
2. L’istanza di rateizzazione del pagamento di un credito regionale garantito da fideiussione deve, a pena di mancato accoglimento, essere corredata da garanzia fideiussoria a copertura delle somme dovute e degli ulteriori interessi, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ultimo termine dilazionato.
3. Per crediti complessivi superiori all’importo definito con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 20 comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, la concessione della rateizzazione del pagamento, o di una forma mista di dilazione e rateizzazione, è condizionata dal rilascio di una garanzia fidejussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, a copertura del credito, degli interessi ulteriori e delle spese, con scadenza non inferiore a tre mesi successivi all’ ultima rata.
4. La concessione di rateizzazione nei confronti di enti ed amministrazioni pubbliche non è condizionata dal rilascio di garanzia fidejussoria.
1.
Art. 16
1. L’articolo 21 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 21
Tardivi pagamenti
1. In caso di tardivo pagamento l’Amministrazione può richiedere che la somma sia integrata con gli interessi nel caso in cui l’importo degli stessi, calcolato al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa, risulti superiore all’ importo minimo richiedibile, ai sensi dell’articolo 32.
2. In ogni caso il pagamento degli interessi non è richiesto agli enti ed alle amministrazioni pubbliche.
1.
Art. 17
- Sostituzione della denominazione della Sezione I del Capo III del Titolo III del D.P.G.R. n. 61/R del 2001.
1. La denominazione della Sezione I del Capo III del Titolo III del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituita dalla seguente: “
Sezione I - Entrate da sanzioni amministrative
1.
Art. 18
1. L’articolo 22 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 22
Riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
1. La procedura di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si attiva mediante iscrizione a ruolo.
2. L'ordinanza - ingiunzione di applicazione di sanzioni amministrative emessa ai sensi dell'articolo 18 della l.689/1981, debitamente notificata al trasgressore e/o all'obbligato in solido nei termini di legge, costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione a ruolo.
3. Si procede all'iscrizione a ruolo della somma determinata dal titolo esecutivo maggiorata degli interessi calcolati, in base alle disposizioni vigenti in materia, dalla data in cui il credito è divenuto esigibile.
4. Fatte salve le facoltà di ricorso giurisdizionale, il debitore, entro trenta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, può inviare all'ufficio competente richiesta di revisione informale del ruolo per i seguenti motivi:
a) avvenuto pagamento della sanzione;
b) mancanza o irregolarità delle notifiche degli atti emessi a suo carico.
5. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il competente dirigente, in via di autotutela, procede al discarico della somma iscritta a ruolo.
1.
Art. 19
1. L’articolo 23 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 23
Rateizzazioni
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposto dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 17.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
1.
Art. 20
1. L’articolo 24 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 24
Riscossione coattiva delle entrate non tributarie
1. Decorsi i termini di pagamento, anche dilazionato, o in caso di mancata corresponsione di una rata del pagamento rateizzato, in relazione alla natura del rapporto giuridico, il dirigente competente in materia di entrate attiva la procedura per la riscossione a mezzo ruolo, oppure richiede all’Avvocatura regionale l’attivazione della diversa procedura giurisdizionale di recupero del credito.
2. Le procedure di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti degli enti e amministrazioni pubbliche nei confronti dei quali non vi siano trasferimenti continuativi di fondi.
3. Nel caso in cui prima della notifica della cartella di pagamento intervenga il pagamento integrale delle somme dovute, maggiorate degli interessi fino alla data del pagamento e delle spese per le procedure già avviate, il dirigente competente in materia di entrata interrompe la procedura di recupero coattivo.
1.
Art. 21
1. Il comma 2 dell’articolo 25 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
2. Nel caso in cui le obiezioni sollevate risultino fondate il dirigente di cui al comma 1 procede, in via di autotutela, al discarico della somma iscritta a ruolo.
1.
Art. 22
1. L’articolo 26 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 26
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo per le particolari condizioni economiche del debitore è disposta dal Concessionario per la riscossione, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di entrate rilasciata sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 20.
2. La rateizzazione non viene autorizzata nel caso in cui l’iscrizione derivi dal mancato pagamento di un debito precedentemente rateizzato.
3. Il dirigente competente in materia di entrate determina con proprio decreto le spese da addebitare forfettariamente per la concessione della rateizzazione
”.
1.
Art. 23
1. L’articolo 27 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 27
Compensazione
1. In caso di crediti nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche anche di natura tributaria, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 18 comma 2 si procede, in alternativa alle procedure di recupero coattivo, ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile, alla compensazione con qualsiasi somma liquida ed esigibile che a qualsiasi titolo la Regione deve al debitore. La compensazione è operata senza maggiorazione di interessi e spese, salvo il caso di obbligo di riversamento degli stessi ad altro soggetto, o l’applicazione di più specifica normativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei soggetti pubblici o privati, per il recupero di somme trasferite per lo svolgimento di attività delegate o per la gestione
di fondi per conto della Regione.
3. Decorso inutilmente il termine di pagamento, in assenza di istanze di dilazione e/o rateazione, la Regione può procedere a compensazione di propri crediti, anche iscritti a ruolo, nei confronti di soggetti privati, qualora il loro credito sia liquido ed esigibile, maggiorati di interessi al tasso legale o al tasso previsto da più specifica normativa. Non viene applicata alcuna maggiorazione nei confronti dei soggetti privati senza prevalente fine di lucro al cui funzionamento la Regione contribuisce in via ordinaria
4. Dell’avvenuta compensazione è data tempestiva comunicazione al debitore.
1.
Art. 24
1. L’articolo 28 del d.p.g.r. 61/R/2001 è abrogato.
1.
Art. 25
1. L’articolo 29 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 29
Reclamo
1. Fatta salva la facoltà di ricorso giurisdizionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta compensazione di cui all’articolo 27, il debitore può presentare reclamo per motivi inerenti la procedura di recupero dei crediti al dirigente regionale competente in materia di entrate.
2. Nel caso in cui le motivazioni addotte dal debitore risultino fondate, il dirigente procede entro venti giorni, in via di autotutela, all'annullamento o alla modifica degli atti di recupero.
1.
Art. 26
1. L’articolo 30 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 30
Modifica e cancellazione di accertamenti in corso di esercizio
1. Qualora sia verificata la totale o parziale inesigibilità di un credito accertato, il dirigente competente per materia provvede a richiederne la cancellazione o riduzione, esplicitando i motivi di inesigibilità, con le stesse modalità indicate dall'articolo 8 comma 2.
1.
Art. 27
1. L’articolo 32 bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 32 bis
Ricorso al mercato finanziario
1. Il dirigente responsabile della struttura competente in materia di finanza della Direzione generale Bilancio e Finanze, di seguito indicato come dirigente competente in materia di finanza, ricorre al mercato finanziario per l'indebitamento autorizzato dalla legge di bilancio o da specifiche disposizioni statali ed effettua le operazioni di gestione e ristrutturazione del debito regionale secondo le disposizioni del presente Titolo.
1.
Art. 28
1. L’articolo 33 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 33
Assunzione di mutui
1. Alla assunzione dei mutui si provvede mediante procedura aperta di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). L'aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
2. Alla procedura di cui al comma 1 possono partecipare tutti i soggetti iscritti all'Albo delle banche nonché i soggetti comunitari esercenti attività creditizia ammessa al mutuo riconoscimento di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), che alla data di presentazione dell'offerta abbiano effettuato la comunicazione di cui all'articolo 16 del d.lgs. 385/1993.
3. Nel caso di mutui che possono essere contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa, il dirigente di cui al comma 1, indipendentemente dal valore del contratto, ha la facoltà di procedere alla stipulazione dei contratti direttamente con la Cassa medesima, nel rispetto delle ipotesi previste dalla normativa nazionale vigente.
4. Fatte salve motivate situazioni di necessità e urgenza, nei casi di cui ai commi 1 e 2 il dirigente non procede all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche dell'offerta risultata migliore siano più elevate di quelle praticate dalla Cassa Depositi e Prestiti spa.
1.
Art. 29
1. L’articolo 34 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 34
Emissione di obbligazioni
1. La Regione può effettuare:
a) emissioni obbligazionarie rientranti nell’ambito di uno o più programmi di emissione di titoli obbligazionari regionali in Euro (EMTN programme);
b) emissioni obbligazionarie singole (stand alone).
2. In entrambi i casi di cui al comma 1 le obbligazioni possono essere collocate sul mercato o sottoscritte a fermo.
3. Le sottoscrizioni a fermo possono essere riservate a investitori istituzionali, quali banche, intermediari finanziari ed altri investitori, oppure possono essere destinate alla sottoscrizione da parte di investitori non istituzionali.
1.
Art. 30
1. L’articolo 34 bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 34 bis
Assunzione di debito con rimborso
in unica soluzione alla scadenza.
Ammortamento.
1. La Giunta regionale, con apposita decisione, può disporre l'assunzione di debito con rimborso in unica soluzione alla scadenza, definendo le specifiche modalità dell'operazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'ammortamento del debito è garantito:
a) attraverso la contestuale costituzione di un fondo di ammortamento del capitale da rimborsare; in tale ipotesi il bando di gara per l'assunzione del debito prevede anche l'affidamento della gestione del fondo al soggetto aggiudicatario;
b) attraverso il ricorso a derivati finanziari (swap); l'affidamento del relativo contratto avviene
come previsto alla lettera a) oppure separatamente, con le procedure di cui all'articolo 35.
3. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento di cui al comma 2 lettera a) possono essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di stati, enti e amministrazioni pubbliche appartenenti all'Unione Europea.
1.
Art. 31
1. Dopo l’articolo 34 bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 34 ter
Procedura per la predisposizione e aggiornamento
di programmi di emissione di obbligazioni in euro
1. Alla predisposizione dei programmi di emissione di titoli obbligazionari (EMTN programme) si provvede a seguito di apposita decisione della Giunta regionale, che ne definisce la durata e l'importo massimo.
2. L'affidamento degli incarichi di predisposizione del programma, di aggiornamento periodico dello stesso ed eventualmente dell’incarico inerente l'emissione obbligazionaria inaugurale, è effettuato tramite procedura negoziata preceduta da bando, cui possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2.
3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale.
5. I successivi atti e contratti necessari per l’esecuzione o per l’aggiornamento del programma sono approvati e sottoscritti dal dirigente competente in materia di finanza.
6. Nell'ambito dei programmi di emissione di titoli obbligazionari, la decisione della Giunta regionale di cui al comma 1 può riservare una parte delle attività al proprio tesoriere, al fine di garantire continuità del rapporto e supporto all'andamento dei titoli sul mercato.
1.
Art. 32
1. Dopo l’articolo 34 ter del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Art. 34 quater
Scelta del contraente incaricato
dei servizi inerenti le emissioni di obbligazioni
1. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione del servizio di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione nell'ambito di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata alla quale possono partecipare i soggetti individuati nel programma stesso quali intermediari specializzati (dealers). Al fine di assicurare la partecipazione alla gara da parte di almeno cinque soggetti, ovvero, al fine di conseguire una maggiore concorrenzialità, alla procedura negoziata
possono essere invitati anche altri soggetti di cui all’articolo 33 comma 2, in numero massimo di dieci. In caso di aggiudicazione, questi ultimi sono nominati dealers per la singola emissione.
2. Gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di collocamento di titoli obbligazionari emessi dalla Regione al di fuori di un programma di cui all’articolo 34 ter, sono affidati a seguito di procedura negoziata preceduta da bando, alla quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 33, comma 2. Il bando può essere anche unico per più emissioni che la Regione intende effettuare in un determinato periodo temporale.
3. Qualora l’emissione preveda il collocamento sul mercato, l’aggiudicazione è effettuata
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In caso di sottoscrizione a fermo, l’aggiudicazione è effettuata secondo il criterio del prezzo più basso.
1.
Art. 33
1.
Art. 35
6. La stipula dei contratti di derivati finanziari resta comunque subordinata all’espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa statale.
1.
Art. 34
1.
Art. 36
3. In caso di rinegoziazione del debito in essere, l’eventuale derivato finanziario in essere può essere ristrutturato sulla base del nuovo piano di ammortamento con le procedure di cui all’articolo 35. In ogni caso, il derivato finanziario non può prevedere una scadenza posteriore a quella della connessa passività.
1.
Art. 35
1.
Art. 37
1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, dagli atti di gara o dai contratti, le procedure di individuazione del contraente di cui al presente Titolo ed i contratti che ne derivano sono disciplinati dal d.lgs. 163/2006, nonché dalla legge regionale in materia di contratti pubblici.
1.
Art. 36
- Sostituzione della denominazione del Capo I del Titolo V del D.P.G.R. n. 61/R del 2001.
1. La denominazione del Capo I del Titolo V del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituita dalla seguente:
Capo I - Visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile. Impegno della spesa
1.
Art. 37
1. L’articolo 38 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 38
Prenotazione di impegno
e verifica di compatibilità finanziaria
1. Ai fini della prenotazione di impegno di cui al comma 1 dell’articolo 31 bis della l.r. 36/2001 gli atti di programmazione, di indirizzo o di gestione devono contenere le seguenti indicazioni:
a)la quantificazione complessiva della spesa derivante dal provvedimento;
b)la ripartizione della spesa complessiva, se pluriennale, nei vari anni in cui si prevede venga a maturazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 31 della l.r. 36/2001;
c)le unità previsionali di base (UPB) nel caso di atti di programmazione e, negli altri casi, i capitoli del bilancio in corso ed i corrispondenti dei successivi esercizi, sui quali la spesa deve gravare.
2. In presenza degli elementi indicati al comma 1, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze appone il visto di compatibilità finanziaria e regolarità contabile ed assume la prenotazione di impegno.
3. Gli atti di programmazione e di indirizzo che comportano oneri il cui finanziamento grava su risorse a destinazione vincolata, non ancora acquisite al bilancio regionale ai sensi dell’articolo 23
comma 1 lettera a) della l.r. 36/2001, sono vistati positivamente ai fini della compatibilità finanziaria in presenza della formalizzazione dell’atto di assegnazione.
4. Qualora, pur non sussistendo i presupposti per l’assunzione della prenotazione di impegno, un atto di programmazione o di indirizzo sia comunque idoneo a produrre effetti sul bilancio regionale, la struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze effettua una verifica di compatibilità finanziaria dell’atto, che è esaminato sotto il profilo della coerenza delle previsioni di risorse rispetto al quadro degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale.
1.
Art. 38
1. Dopo l’articolo 38 del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente articolo 38 bis:
Art. 38 bis
Modifica e storno delle prenotazioni di impegno
1. Le prenotazioni di impegno assunte ai sensi dell’articolo 38 possono essere modificate con atti successivi dello stesso organo. Possono essere modificate da parte di organi diversi nei seguenti casi:
a) necessità di minore impegno rispetto alla somma prenotata;
b) necessità di un impegno integrativo conseguente alla quantificazione tecnica della spesa precedentemente stimata.
2. Le variazioni di cui agli articoli 22 e 23 della l. r. 36/2001 possono disporre lo spostamento di una somma prenotata su altro capitolo di bilancio. A tal fine le prenotazioni oggetto di spostamento sono riportate in un apposito elenco allegato all’atto di variazione.
3. Con atto del dirigente può essere disposto, a stanziamento di bilancio invariato, lo spostamento di una prenotazione da un capitolo all’altro nell’ambito della stessa UPB, quando ciò si renda necessario per esigenze di corretta classificazione della spesa, nel rispetto dei vincoli complessivi di finanza pubblica.
1.
Art. 39
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 61/R/2001, dopo le parole “
deve essere imputata
” sono aggiunte le seguenti: “
e relativa codificazione nazionale e regionale
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 61/R/2001, le parole “
degli atti di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di specifici atti
”.
3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituita dalla seguente:
d) i canoni delle locazioni in essere, le utenze, le imposte e le tasse, le forniture di beni e servizi ricorrenti, nonché i corrispettivi dei contratti pluriennali per i quali sia già stata assunta la prenotazione di impegno negli esercizi precedenti.
4. Al comma 6 dell’articolo 39 del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole: “
Al fine di semplificare le attività gestionali, tali impegni mantengono la stessa numerazione anche negli articoli successivi.
” sono soppresse.
1.
2.
3.
4.
Art. 40
1. Al comma 2 dell’articolo 41 del d.p.g.r. 61/R/2001 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti :
d bis) non corretta quantificazione della spesa;
d ter) non corretta compilazione delle griglie finanziarie.
1.
Art. 41
1. Il comma 1 dell’articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
1. Gli ordinativi diretti emessi nelle procedure per spese in economia di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici costituiscono atto per l’assunzione dell’impegno di spesa sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Al comma 2 dell’ articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2001, alla fine del capoverso, le parole “
fornitura e servizio
” sono sostituite dalla parola “
prestazione
”.
1.
2.
Art. 42
1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/2001 dopo le parole “
del provvedimento di impegno
” sono aggiunte le seguenti “
nonché la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 44 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
4. Alla nota di liquidazione sono allegati in formato elettronico o mediante rappresentazione elettronica i documenti giustificativi.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 44 del d.p.g.r.61/R/2001 è inserito il seguente comma 4 bis:
4 bis. Ove non sia possibile allegare i documenti giustificativi nei formati di cui al comma 4, i documenti in forma cartacea sono allegati in originale debitamente sottoscritti dal dirigente o funzionario che dispone le liquidazione.
Art. 43
1. Il comma 2 dell’articolo 45 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è abrogato.
1.
Art. 44
1. Al comma 5 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2001 dopo la lettera m) è inserita la seguente lettera:
m bis) la codificazione prevista dalla disciplina statale e/o regionale
”.
2. Il comma 6 dell’articolo 46 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
6. I mandati di pagamento sono trasmessi al tesoriere in via informatica, salvo i casi di impossibilità tecnica previsti dalla convenzione del servizio di tesoreria e dai documenti alla stessa riferibili.
1.
2.
Art. 45
1. Al comma 4 dell’articolo 47 del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole “
ed alla tesoreria regionale
” sono soppresse.
1.
Art. 46
1. L’articolo 48 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 48
Archiviazione degli atti
1. I mandati di pagamento informatici ed i ruoli, prodotti informaticamente e con firma digitale, sono archiviati secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti, in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
2. I mandati cartacei con firma autografa si conservano secondo l’ordine cronologico, in base al numero di emissione.
3. I documenti giustificativi cartacei si conservano secondo l’ordine cronologico di emissione dei
mandati.
4. Fino alla sostituzione dei documenti cartacei con i documenti informatici, sono archiviati in ordine cronologico crescente i seguenti tipi di atti:
a) ordinativi diretti di spesa;
b) comunicazione ai sensi dell’ articolo 39 comma 5;
c) dichiarazione di economia;
d) note di liquidazione.
5. Gli atti di cui al comma 4 prodotti informaticamente e con firma digitale si archiviano secondo gli idonei sistemi di conservazione dei documenti informatici di volta in volta esistenti in modo che sia garantita la loro immodificabilità nel tempo.
6. Gli atti di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 costituiscono i documenti giustificativi del conto consuntivo del bilancio di cui all’articolo 41 della l. r. 36/2001 per quanto concerne la parte della spesa.
1.
Art. 47
1. L’articolo 49 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 49
Estinzione dei mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono estinti dal tesoriere regionale in conformità di quanto previsto dalla convenzione di tesoreria, mediante:
a) pagamento in contanti presso il tesoriere, con rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi, sulla base di documentazione idonea a comprovare tali qualità;
b) versamento su conto corrente postale o bancario intestato ai beneficiari o ai relativi rappresentanti legali, ovvero ai soggetti mandatari o formalmente delegati, specificando l’intestatario del conto da accreditare. Per questi pagamenti la scrittura informatica apposta dal tesoriere attestante l’esecuzione del titolo costituisce quietanza.
c) emissione, a richiesta del creditore e con assunzione a suo carico di rischio e spese, di assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con spese a suo carico; la dichiarazione di emissione è apposta dal tesoriere con le stesse modalità di cui alla lettera b);
d) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute da effettuare a qualsiasi titolo sui pagamenti.
2. Le disposizioni di pagamento di cui al comma 1 si intendono eseguite:
a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di pagamento in contanti;
b) alla data del versamento in conto corrente postale, ovvero della commutazione in assegno circolare;
c) alla data di disposizione del bonifico da parte del tesoriere, nel caso di versamento su conto corrente bancario o postale; qualora l'accredito debba effettuarsi in data certa prestabilita lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.
3. I titoli di spesa non pagati entro il penultimo giorno feriale dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in:
a) assegno circolare non trasferibile, nel caso di pagamento disposto in contanti;
b) quietanza di entrata negli altri casi.
4. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa commutati ai sensi del comma 3 si considerano pagati.
5. Decorsi tre mesi senza che l’assegno emesso ai sensi del comma 3 lettera a) sia incassato dal beneficiario, il tesoriere provvede a reintroitare le somme sul bilancio regionale.
Art. 48
1. Al comma 4 dell’articolo 53 del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole “
di nota
” sono soppresse.
1.
Art. 49
1. L’articolo 54 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 54
Istituto del riporto
1. In sede di predisposizione del rendiconto generale, i dirigenti che hanno proposto gli atti da cui hanno avuto origine le prenotazioni di impegno indicano con specifica comunicazione l’esatto importo da riportare sulla competenza del nuovo bilancio ai sensi dell’articolo 34 comma 6, lettera b) della l.r. 36/2001. Nella stessa comunicazione i dirigenti possono chiedere che siano reiscritte sulla competenza dell’esercizio successivo le prenotazioni di impegno diverse da quelle previste dall’articolo 31bis comma 2 della l.r. 36/2001 e assunte su fondi a destinazione vincolata.
2. Il riporto sulla competenza del nuovo bilancio è finalizzato alla sola conclusione delle attività per le quali le prenotazioni di impegno erano state assunte.
3. Per garantire la continuità della gestione, formano oggetto del riporto previsto dall’articolo 34, comma 6 lettera b) della l.r. 36/2001 anche le somme prenotate in relazione ad atti di competenza del Consiglio regionale il cui procedimento di approvazione non si sia concluso entro l’esercizio in corso.
4. E’ escluso il riporto delle economie di spesa su fondi a destinazione vincolata quando gli stessi abbiano esaurito la finalità specifica.
1.
Art. 50
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
1bis. Le indicazioni di cui al comma 1 lettere f) e g) non trovano applicazione nel caso delle aperture di credito di cui all’articolo 65.
1.
Art. 51
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 60 del d.p.g.r. 61/R/2001 è abrogata.
1.
Art. 52
1. L’articolo 65 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 65
Competenze
1. Il Funzionario delegato del Centro direzionale è il funzionario regionale, assegnato alla Direzione generale Bilancio e Finanze ed individuato con decreto del Direttore generale, cui è affidata, mediante aperture di credito disposte in suo favore, la gestione delle spese concernenti il funzionamento degli uffici e il pagamento di competenze accessorie del personale.
2. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato del Centro direzionale sono disposte in particolare ai fini del pagamento:
a) di spese da eseguirsi in economia, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
b) di competenze accessorie al personale secondo la vigente normativa;
c) di indennità di missione e rimborso spese di viaggio al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale, ai sensi della vigente normativa;
d) delle spese relative alla fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento dei servizi interni di centralino, parco autoveicoli e portierato;
e) delle spese per il cerimoniale e di quelle di rappresentanza.
1.
Art. 53
- Inserimento del Titolo V-bis nel D.P.G.R. n. 61/R del 2001.
1. Dopo l’articolo 71 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è inserito il seguente Titolo:
Titolo V bis - Disposizioni tecniche per la copertura finanziaria delle leggi regionali e per la redazione della relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione
1.
Art. 54
1. Dopo il Titolo V bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Articolo 71 bis
Verifica della copertura finanziaria delle leggi
1. La copertura finanziaria delle leggi di spesa nonché di quelle che riducono il gettito delle entrate, prevista dall’articolo 11 della l. r. 36/2001, è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sulla base dell’articolato della proposta di legge e della relazione tecnica predisposti dal settore competente per materia.
2. Non costituisce attestazione di copertura finanziaria l’esame effettuato dalla stessa struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze sul documento preliminare della proposta di legge, da trasmettersi al Consiglio regionale in attuazione dell’articolo 48 dello Statuto.
1.
Art. 55
1. Dopo l’articolo 71 bis del d.p.g.r. 61/R/2001 è inserito il seguente:
Articolo 71 ter
Relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione
1. La relazione tecnica sulle metodologie di quantificazione è redatta dal settore competente nella materia della proposta di legge ed è verificata dalla competente struttura della Direzione generale Bilancio e Finanze.
2. La Giunta regionale adotta con propria decisione le direttive e lo schema tipo per la redazione della relazione tecnica.
1.
Art. 56
1. Al comma 1 dell’articolo 72 del d.p.g.r. 61/R/2001 le parole “
con cadenza trimestrale
” sono sostituite dalle seguenti: “
almeno al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni esercizio finanziario
”.
1.
Art. 57
1. Al comma 1 dell’articolo 74 del d.p.g.r. n.61/R/2001 le parole “
con cadenza trimestrale
” sono sostituite dalle seguenti: “
almeno al 30 giugno ed al 30 settembre di ogni esercizio finanziario
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 74 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è sostituito dal seguente:
2. L’analisi di cui al comma 1 è effettuata secondo criteri e modalità definiti dalla struttura competente della Direzione generale Bilancio e Finanze.
1.
2.
Art. 58
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 75 del d.p.g.r. n.61/R/2001 è inserito il seguente:
4 bis. In alternativa alla stampa del libro mastro previsto dal comma 4, le scritture di contabilità finanziaria sono archiviate con le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di archiviazione informatica dei documenti.
1.
Art. 59
1. L'articolo 77 del D.P.G.R. n. 61/R del 2001 è abrogato.
1.
Art. 60
1. Il comma 1 dell’articolo 78 del d.p.g.r. 61/R/2001 è sostituito dal seguente:
1. La predisposizione del rendiconto generale avviene sulla base del riaccertamento dei residui attivi e passivi, della verifica degli impegni caduti in perenzione e della verifica delle prenotazioni di impegno da riportare, comunicati dai dirigenti regionali competenti per materia.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.