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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 4
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“1 bis. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stabiliscano i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, l'impresa che assume un apprendista nella redazione del piano formativo individuale è tenuta a fare riferimento ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo
51, comma 1, per l’apprendista assunto in una sede o unità operativa nell’ambito del territorio della Regione Toscana.”.
2.
Dopo il comma 2 dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“2 bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce i requisiti di "capacità formativa interna dell'impresa" quest'ultima, ove intenda essere impresa formativa per l’apprendistato, secondo quanto previsto dall’articolo 51 bis, comma 2, è tenuta a:
a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale con l'indicazione delle conoscenze e delle competenze da impartire nella formazione formale interna all'impresa, facendo riferimento ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, approvati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1;
b) garantire all'apprendista la formazione formale prevista dal piano formativo;
c) comunicare al servizio per l'impiego territorialmente competente di possedere la "capacità formativa" ai fini dell'erogazione della formazione formale;
d) dichiarare di erogare al proprio interno la formazione formale indicando la sede dove questa si svolge, il contratto collettivo applicato e i requisiti formativi posseduti.”.
3.
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
“2 ter. Il tutore aziendale, di cui all’articolo 42, delle imprese con capacità formativa, oltre ad attestare quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite dall'apprendista per la formazione formale interna all'impresa.”.
4.
Dopo il comma 2 ter dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
“2 quater. La formazione formale realizzata dall'impresa con capacità formativa è senza oneri per la pubblica amministrazione.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.