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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 3
1. L’articolo 51 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 51 bis - Caratteristiche della formazione formale
1. L'attività di formazione formale è determinata in centoventi ore annue.
2. La formazione formale è svolta, di regola, all'esterno dell'impresa dalle strutture formative accreditate dalla Regione. La formazione formale può essere altresì svolta all'interno delle imprese che hanno capacità formativa secondo le norme vigenti.
3. La durata complessiva dell’attività di formazione formale è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all’articolo 41.
4. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, la durata della formazione formale è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all’articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale.
5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce per la formazione formale un numero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1 e 4, l'impresa, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero di ore in eccedenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuta a:
a) finanziare e garantire a tutti gli apprendisti le ore di formazione in eccedenza rispetto al numero di ore stabilite dalla normativa regionale indipendentemente dalla realizzazione di queste ultime;
b) indicare nel piano formativo individuale le conoscenze e le competenze da acquisire nelle ore di formazione in eccedenza sopra indicate;
c) provvedere, con la collaborazione dei servizi per l'impiego, alla stesura del piano formativo individuale congruo al numero di ore complessivo da erogare per la formazione dell'apprendista;
d) comunicare al servizio per l’impiego il nominativo del soggetto che impartisce, per il numero di ore in eccedenza, la formazione formale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.