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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 19
1.
L’articolo 110 del d.p.g.r. 47//R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto;
d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.