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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 16
- Sostituzione dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“Art. 76 - Sospensione dell'accreditamento
1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche di cui all'articolo 71, accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 72, comma 1, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l’adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
c) che l’organismo è in stato di liquidazione.
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.
6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.