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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 14
1.
Il comma 1 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.”.
2.
Dopo il comma 3 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente :
“3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte, l’organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.”
3. Al comma 4 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “Le sedi operative” sono sostituite dalle seguenti: “Gli organismi”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.