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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 73 - Certificazione di qualità
1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale e valutate come equipollenti sulla base dei criteri definiti dalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenza fissata dalla Giunta.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.