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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 12
1.
Dopo l’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento
1. Agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un monte crediti connesso alla gestione delle attività formative di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002. Per monte crediti si intende il punteggio iniziale attribuito a ciascun organismo formativo in seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti definiti in base ai criteri di cui all’articolo 72.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di un monte crediti aggiuntivo ove si verifichi l’acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, in caso di specifiche irregolarità accertate nell’ambito della gestione di attività formative, per la diminuzione del monte crediti di cui al comma 1.
3. L’entità del monte crediti ha rilevanza nei processi di valutazione ex ante dei progetti formativi al fine dell’assegnazione di finanziamenti, nonché al fine del riconoscimento di interventi formativi di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.