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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007

Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 72 - Criteri per l'accreditamento
1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento degli organismi formativi nonché le modalità di verifica degli stessi sulla base dei seguenti criteri:
a) relativamente alla struttura organizzativa ed amministrativa dell’organismo:
1) la presenza nello statuto di finalità formative;
2) l’adeguatezza della situazione economico-finanziaria;
3) la presenza di adeguate risorse professionali;
4) l’adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi erogati;
b) relativamente alla struttura logistica dell’organismo:
1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;
2) il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) il sistema di relazioni dell’organismo con il contesto locale relativo alla capacità di contribuire ad attività di indagine finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale;
d) relativamente all’efficienza e all’efficacia delle attività formative svolte dall’organismo:
1) il rispetto dei livelli minimi di efficienza;
2) il rispetto dei livelli minimi di efficacia.
2. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
e) nei confronti del cui legale rappresentante:
1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 45, paragrafo, 1 della direttiva. 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
3) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio 1993, n. 256.
3. Le università toscane, le singole facoltà e le strutture interne all’università previste dallo statuto dell’ateneo sono accreditate se in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altre certificazioni specificamente in uso a livello nazionale e internazionale.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti i requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, nonché adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate.”

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.