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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62 ;


Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento regionale la disciplina:

a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art.1;

b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;

c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;

d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;

e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di

esame di cui all’art.10;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;


Ricordato che lo schema del presente Regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;


Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^ commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;


Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


EMANA


il seguente Regolamento:

TITOLO I
- REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA
CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti comuni di spazi e locali
Art. 1
- Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); (58)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 1.

b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Art. 2
- Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 3
- Requisiti comuni
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3)

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione (5)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.(6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
SEZIONE II
- Zona operativa e di attesa
Art. 4
- Locali di esercizio dell'attività e di attesa
1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
b) all’attesa della clientela.
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica). (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (60)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati. (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

Art. 5
- Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda; (61)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104. (62)

Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Art. 6
- Superficie
1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

Art. 7
- Altezza
1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Art. 8
- Aerazione
1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
b) rispettosi delle norme UNI 10339;
c) rispettosi della normativa (10)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

disposizioni comunali sull’impatto acustico.
Art. 9
- Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.(11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.

Art. 10
- Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 7.

cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
SEZIONE III
- Doccia
Art. 11
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. L’installazione di una cabina con box doccia (13)

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
c) solarium integrale ad assetto orizzontale; (14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna.
2. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio.(16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

4. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.(14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

Art. 12
- Superficie
3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

doccia.
SEZIONE IV
- Servizi igienici
Art. 13
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
Art. 14
- Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Art. 15
- Superficie
1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 101, (21)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 11.

hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.
Art. 16
- Aerazione
1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 12.

SEZIONE V
- Ripostiglio
Art. 17
- Obbligo e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio (23)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni;
b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.(24)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

Art. 18
- Superficie
1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 14.

Art. 19
- Aerazione
SEZIONE VI
- Spogliatoio
Art. 20
- Obbligo
1. (63)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 4.

L’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.
Art. 21
- Armadietti
1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.
Art. 22
- Superficie
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.

Art. 23
- Pareti ed aerazione
1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non inferiore a 2 metri;
b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).
CAPO II
- Requisiti igienico-sanitari
SEZIONE I
- Pulizia e manutenzione
Art. 24
- Oggetto
1. Il presente capo costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.
Art. 25
- Linee guida
1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:
a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.
Art. 26
- Fascicolo d'esercizio
1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:
a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.
SEZIONE II
- Igiene operatori
Art. 27
- Abbigliamento
1. Durante l’orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
a) possibilmente di colore chiaro;
b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.
Art. 28
- Igiene delle mani
1. L’igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
b) assenza, durante l’esercizio dell’attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
1) all’inizio e al termine dell’attività lavorativa;
2) dopo l’uso dei servizi igienici;
3) dopo aver fumato;
4) preliminarmente e successivamente all’esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
2. L’operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L’operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.
CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello
Art. 29
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica. 
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Sito esternoarticolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.
Art. 30
- Obblighi
1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:
a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso
b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
a) sostituiti qualora non siano monouso;
b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.
Art. 31
- Sterilizzazione
1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti; (64)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 5.

c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.
Art. 32
- Disinfezione ad alto livello
1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.
Art. 33
- Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione
1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:
a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.
Art. 34
- Autoclave e stufa a secco
1. L’uso dell’autoclave di cui all’articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.
2. L’autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all’articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l’introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all’effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l’ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.
Art. 35
- Sterilizzatore a sfere di quarzo
1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.
4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.
Art. 36
- Disinfezione ad alto livello
1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:
a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
b) lavarli in acqua sterile;
c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
SEZIONE II
- Strumentazione
Art. 37
- Strumenti soggetti a detersione e disinfezione
1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
a) vasche;
b) apparecchiature per abbronzatura;
c) impianti di sauna;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
b) poltrone per trattamenti estetici.
Art. 38
- Aghi
1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.
Art. 39
- Strumenti acuminati o taglienti
1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 6.

secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
Art. 40
- Biancheria
1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all’impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell’acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell’ultimo risciacquo.
CAPO IV
- Onicotecnica
Art. 41
- Oggetto
1. L’attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L’apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.
Art. 42
- Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari
1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l’attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo.
Art. 43
- Requisiti formativi
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.(52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 1.

TITOLO II
- REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING
CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti di idoneità di spazi e locali
Art. 44
- Oggetto e definizioni
1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
a) requisiti concernenti l’idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente capo;
b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all’esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi restando i capi II e III del presente titolo.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, esercitano l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.
Art. 45
- Superficie minima. Spazi e locali
1. Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:
a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delle prestazioni;
d) locale o spazio magazzino;
e) locale o spazio spogliatoio;
f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
g) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 46
- Requisiti comuni
1. Il locale polifunzionale e il locale per l’esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l’installazione di un impianto di climatizzazione dell’aria rispettoso della normativa UNI 10339.
2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.
3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri.
4. I locali polifunzionale, per l’esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
5. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2) distributore di sapone liquido;
3) distributore di asciugamani monouso;
6. Tutti i locali e spazi di cui all’articolo 45 sono inoltre dotati di:
a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.
Art. 47
- Locale polifunzionale
1. Il locale polifunzionale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.
2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 196/2003 .
Art. 48
- Locale per l’esecuzione delle prestazioni
1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:
a) superficie di:
1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
2) oltre alla superficie di cui al numero 1), (30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 18.

almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un’altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
b) fermo restando quanto prescritto dall’articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d’arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all’articolo 47.
Art. 49
- Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione
1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato di:
a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);
b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all’articolo 48 o comunque non di passaggio.
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora. (53)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 2.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni:
a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l’esecuzione delle prestazioni;
b) la superficie del locale per l’esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.
2 bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio; (31)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 19.

Art. 50
- Magazzino
1. Il magazzino di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all’interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell’esercizio di cui all’articolo 45, comma 1.
Art. 51
- Spogliatoio
1. Lo spogliatoio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:
a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca, in continuo durante l’apertura dell’esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L’accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.
Art. 52
- Servizio igienico
1. Il servizio igienico di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all’interno della superficie coperta dell’esercizio e dotato di:
a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l’antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;
b) aerazione con le caratteristiche di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell’antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
d) antibagno quando l’accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
e) pareti, compreso l’eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All’interno del servizio igienico è consentita l’installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucciolo certificate.
Art. 53
- Corridoi e disimpegni
1. I corridoi ed i disimpegni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g) sono dotati di:
a) larghezza non inferiore a un metro (32)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 20.

lungo il tratto di transito;
b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
2. Verso l’interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all’installazione di porte scorrevoli od a soffietto.
SEZIONE II
- Requisiti tecnici
Art. 54
- Liquami reflui
1. I requisiti e le caratteristiche dell’impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio comunale.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
Art. 55
- Acqua potabile
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.
Art. 56
- Impianti di termoventilazione e climatizzazione
1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l’inquinamento acustico.
2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell’aria ambiente.
CAPO II
- Requisiti igienico-sanitari
SEZIONE I
- Requisiti gestionali
Art. 57
- Rifiuti
1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.
Art. 58
- Fascicolo d’esercizio
1. Ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

con pagine numerate nel quale sono annotati:
a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
1) nominativo;
2) sede legale;
3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) descrizione delle:
1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l’esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell’articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura. (34)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 21.

2) soluzioni adottate per l’abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l’operatore e per il cliente;
3) procedure per la disinfezione e l’asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all’articolo 45, differenziate in relazione alla destinazione d’uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell’atto di affidamento;
d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.
Art. 59
- Ulteriore documentazione
1. Presso l’esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:
a) l’affidamento a ditta autorizzata dell’incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all’articolo 57;
b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente. (35)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 22.

SEZIONE II
- Igiene operatori - Vaccinazioni
Art. 60
- Abbigliamento
1. Durante l’esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
Art. 61
- Igiene delle mani
1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:
a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 23.

disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.
Art. 62
- Vaccinazioni
1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.
CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione delle attrezzature
Art. 63
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Art. 64
- Sterilizzazione
1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell’operatore nell’esercizio dove presta l’attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall’operatore essa è eseguita esclusivamente con l’impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
a) successivamente ad un’eventuale pulizia meccanica a secco, l’attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
c) asciugatura con salviette monouso;
d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell’autoclave;
f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L’operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.
SEZIONE II
- Attrezzature per tatuaggi - Pigmenti
Art. 65
- Tatuaggi con aghi
1. Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l’utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell’apparecchiatura all’interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell’apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un’estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all’inserimento nell’apparecchiatura;
d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell’apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell’epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell’apparecchiatura o l’operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l’operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell’apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, (37)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 24.

sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l’operatore esegue l’assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l’esercizio.
Art. 66
- Tatuaggi con altre tecniche
1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell’articolo 64:
a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali. (66)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 7.

Art. 67
- Pigmenti
1. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’), (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 3.

nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.(41)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
SEZIONE III
- Attrezzature per piercing
Art. 68
- Attrezzature per piercing
1. Il piercing è eseguito mediante:
a) ago cannula o ago da piercing;
b) forbici o pinze;
c) pinze ad anelli;
d) dispositivi meccanici di foratura;
e) monili per piercing.
Art. 69
- Ago cannula
1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.
Art. 70
- Forbici o pinze
1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l’operatore taglia a misura l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
Art. 71
- Pinze ad anelli
1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l’operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
Art. 72
- Dispositivi meccanici di foratura
1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
Art. 73
- Monili o pre-orecchini
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: (42)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58. (43)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

CAPO IV
- Attività promiscue
Art. 74
- Attività promiscue in unico esercizio
1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) gli esercizi dispongono del locale per l’esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal titolo II.
b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.
CAPO V
- Piercing del padiglione auricolare
SEZIONE I
- Spazi e locali
Art. 75
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l’idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l’effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell’orecchio.
Art. 76
- Spazi e locali
1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;
b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all’articolo 49;
c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;
d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice.
SEZIONE II
- Attrezzature
Art. 77
- Padiglione auricolare
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 78, l’operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 69 e 72, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.
Art. 78
- Lobo auricolare
1. L’operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l’utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all’articolo 72 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all’articolo 69, comma 2.
2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l’articolo 73, commi 1 e 2.
TITOLO III
- Consenso
CAPO I
- Oggetto
Art. 79
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
a) autorizzazione ai trattamenti;
b) presa d’atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.
CAPO II
- Consenso informato
Art. 80
- Accertamenti
1. Salvo evidente maggiore età, l’operatore accerta l’età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l’identità.
2. L’operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l’assenza di controindicazioni all’esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L’operatore non effettua l’accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.
Art. 81
- Informativa e consenso
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge, l’operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all’esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L’operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 80 e prima dell’esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l’autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.
4. L’operatore inoltre:
a) custodisce l’originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un’ordinata conservazione e un’agevole consultazione per eventuali controlli, nell’osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
5. È consentito, per il consenso informato, l’uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.
TITOLO IV
- Manifestazioni pubbliche
Art. 82
- Requisiti strutturali
1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge (67)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 8.

è attestata la presenza dei seguenti requisiti:
a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l’esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 57.
b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
2. L’Azienda USL verifica l’idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.
Art. 83
- Requisiti igienico-sanitari
1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, al titolo I, capo III e titolo II, capo III sezione I anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al titolo II, capo III, sezioni II e III.
3. Per il piercing al padiglione auricolare si osserva il titolo II, capo V. (44)

Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 27.

Art. 84
- Documentazione
1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l’elenco degli operatori con l’indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.
TITOLO V
- Percorsi formativi e composizione delle commissioni di esame
CAPO 0I
Art. 84 bis
- Requisiti dei percorsi formativi
1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio delle attività (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

CAPO I
- Profilo di estetista
Art. 85
1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.
3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.
4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000.
Art. 86
- Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed intendono svolgere attività di tatuaggio o piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo abbreviato di cui agli allegati M e N.
Art. 87
- Trucco con dermopigmentazione
1. Coloro che sono in possesso della qualifica di estetista ed intendono eseguire trucco con dermopigmentazione svolgono un corso della durata di ottanta ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato H al presente regolamento; al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.
Art. 88
- Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di estetista
1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 85, commi 1 e 2, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (69)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11.

del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”)
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (70)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11.

Art. 89
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di estetica
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di estetica partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
CAPO II
- Profilo di tecnico qualificato in tatuaggio
Art. 90
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Art. 91
- Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. Al termine del percorso formativo, previsto all’articolo 90 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

del d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

Art. 92
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di tatuaggio
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Art. 93
- Percorso formativo di tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato in tatuaggio
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato L.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
CAPO III
- Profilo di tecnico qualificato in piercing
Art. 94
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato L al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Art. 95
- Commissione d’esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing
1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 94 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione, la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13.

del d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13.

Art. 96
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di piercing
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Art. 97
- Per corso formativo di tecnico qualificato di tatuaggio per tecnico qualificato in piercing
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato I.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
TITOLO VI
- Norme transitorie e finali
Art. 98
- Accorpabilità dei locali
1. Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, ai fini del presente regolamento si considerano accorpabili in un solo locale due locali collegati mediante un’apertura priva di porta con una superficie non inferire a quattro metri quadrati.
Art. 99
- Margini di tolleranza
1. Alle misure lineari si applicano le tolleranze indicate dal regolamento edilizio comunale.
2. Alle misure di superfici si applica una tolleranza non superiore al 2,5 per cento.
Art. 100
- Criteri di misura
1. Le superfici finestrate sono convenzionalmente misurate:
a) al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore ad ottanta centimetri quando utilizzate per l’illuminazione naturale;
b) al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti quando apribili e utilizzate per l’aerazione naturale.
2. L’altezza libera di uno spazio o locale è misurata secondo le indicazioni del regolamento edilizio comunale.
Art. 101
- Norme suppletive e integrative
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali.
2. L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), (75)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 14.

se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.(47)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 30.

Art. 102
- Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing (55)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 4.

1. Ai fini dell’applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell’articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (77)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al SUAP del comune ove ha sede l'attività (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);(78)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

c) all’area psicologica e sociale;
d) all’area tecnico – professionale.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 i percorsi formativi hanno un monte ore complessivo di novanta ore.
5. A coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui all’allegato H relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area tecnico – professionale.
6. Per i soggetti di cui al comma 5 il percorso formativo ha un monte ore complessivo di venti ore.
Art. 102 bis
- Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie (56)

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 5.

1. Coloro che all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l’attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell’accesso al percorso formativo per l’ottenimento della qualifica, attestano l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:
a) documentazione dell’iscrizione dell’attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell’attività in qualità di dipendente.
3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:
a) allegato F relative a:
1) area socio-culturale;
2) cinquanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale;
b) allegato G relative a:
1) area socio-culturale;
2) ottanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale.
4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:
a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;
b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.
5. Si applica l’articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l’esercizio dell’attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l’attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.
Art. 103
- Requisiti formativi per titolari di palestre
1. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercire come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.
Art. 104
- Termini di adeguamento
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell’articolo 105, comma 1:
a) agli articoli da 54 a 73;
b) all’articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l’esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in unico esercizio;
c) agli articoli da 76 a 78.
2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis. (48)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi. (49)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012. (57)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 6.

2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012. (57)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 6.

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
Art. 105
- Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore i seguenti articoli:
a) da 54 a 73 concernenti i requisiti igienico sanitari e le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di tatuaggio e piercing;
b) 74, comma 2, lettera a) sulle attività promiscue in unico esercizio;
c) 77 e 78 sul piercing al padiglione auricolare.
2. Il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano altresì in vigore gli articoli da 79 a 81 sul consenso informato e le modalità della sua espressione.
3. Trenta giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore:
a) gli articoli da 24 a 28 sui requisiti igienico-sanitari per le attività di estetica;
b) gli articoli da 29 a 40 sulle modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.