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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

TITOLO VI
- Norme transitorie e finali
Art. 98
- Accorpabilità dei locali
1. Salvo quanto disposto dal regolamento edilizio comunale, ai fini del presente regolamento si considerano accorpabili in un solo locale due locali collegati mediante un’apertura priva di porta con una superficie non inferire a quattro metri quadrati.
Art. 99
- Margini di tolleranza
1. Alle misure lineari si applicano le tolleranze indicate dal regolamento edilizio comunale.
2. Alle misure di superfici si applica una tolleranza non superiore al 2,5 per cento.
Art. 100
- Criteri di misura
1. Le superfici finestrate sono convenzionalmente misurate:
a) al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore ad ottanta centimetri quando utilizzate per l’illuminazione naturale;
b) al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti quando apribili e utilizzate per l’aerazione naturale.
2. L’altezza libera di uno spazio o locale è misurata secondo le indicazioni del regolamento edilizio comunale.
Art. 101
- Norme suppletive e integrative
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali.
2. L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), (75)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 14.

se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.(47)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 30.

Art. 102
- Norme transitorie per attività di dermopigmentazione, tatuaggio e piercing (55)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 4.

1. Ai fini dell’applicazione del termine di adeguamento ai sensi dell’articolo 13 della legge come attuato dagli articoli 104 e 105, coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione ovvero di tatuaggio e piercing presentano allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove ha sede l'attività (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), (77)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

in cui attestano lo svolgimento in atto della relativa attività specificandone il periodo di inizio.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata al SUAP del comune ove ha sede l'attività (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.
3. A coloro che già esercitano attività di tatuaggio o piercing sono riconosciute le competenze di cui ai corrispondenti allegati I e L relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area giuridica, ad esclusione di quelle relative alla disciplina in materia di privacy, alle nozioni generali di deontologia ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);(78)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 15.

c) all’area psicologica e sociale;
d) all’area tecnico – professionale.
4. Per i soggetti di cui al comma 3 i percorsi formativi hanno un monte ore complessivo di novanta ore.
5. A coloro che già esercitano attività di trucco con dermopigmentazione è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui all’allegato H relative:
a) all’area socio – culturale;
b) all’area tecnico – professionale.
6. Per i soggetti di cui al comma 5 il percorso formativo ha un monte ore complessivo di venti ore.
Art. 102 bis
- Norme transitorie per attività di sola apposizione di unghie (56)

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 5.

1. Coloro che all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 ‘Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing’ ”) esercitavano l’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis possono continuare a svolgere l’attività a condizione che conseguano la qualifica di estetista ai sensi del presente articolo.
2. I soggetti di cui al comma 1 conseguono la qualifica di estetista entro il 31 dicembre 2015; ai fini dell’accesso al percorso formativo per l’ottenimento della qualifica, attestano l’esercizio dell’attività di cui all’articolo 43, comma 1 bis antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R bis mediante:
a) documentazione dell’iscrizione dell’attività presso la Camera di commercio ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in caso di esercizio dell’attività in qualità di dipendente.
3. Fermo restando il riconoscimento di ulteriori crediti formativi secondo la normativa vigente, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto il possesso di competenze in termini di credito formativi di cui ai seguenti allegati:
a) allegato F relative a:
1) area socio-culturale;
2) cinquanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale;
b) allegato G relative a:
1) area socio-culturale;
2) ottanta ore per l’area giuridica;
3) area psicologica e sociale;
4) cinquanta ore per l’area tecnico professionale.
4. I percorsi formativi per i soggetti cui al comma 1 hanno i seguenti monte ore complessivi:
a) milletrecentocinquanta ore per coloro che hanno svolto attività in qualità di dipendenti per ottenere la qualifica di estetista di cui all'allegato F;
b) duemiladieci ore per coloro che hanno svolto attività in forma autonoma per esercitare l'attività come lavoratore autonomo di cui all'allegato G.
5. Si applica l’articolo 85, comma 1, lettera b) a coloro che hanno conseguito la qualifica per l’esercizio dell’attività di estetica in qualità di dipendenti ai sensi della lettera a) del comma 4 e intendono esercitare l’attività di estetica in qualità di lavoratore autonomo.
Art. 103
- Requisiti formativi per titolari di palestre
1. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercire come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.
Art. 104
- Termini di adeguamento
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell’articolo 105, comma 1:
a) agli articoli da 54 a 73;
b) all’articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l’esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in unico esercizio;
c) agli articoli da 76 a 78.
2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis. (48)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
b) cessione totale dell’esercizio per atto tra vivi. (49)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 31.

2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012. (57)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 6.

2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012. (57)

Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 6.

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
Art. 105
- Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della legge il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore i seguenti articoli:
a) da 54 a 73 concernenti i requisiti igienico sanitari e le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di tatuaggio e piercing;
b) 74, comma 2, lettera a) sulle attività promiscue in unico esercizio;
c) 77 e 78 sul piercing al padiglione auricolare.
2. Il giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano altresì in vigore gli articoli da 79 a 81 sul consenso informato e le modalità della sua espressione.
3. Trenta giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana entrano in vigore:
a) gli articoli da 24 a 28 sui requisiti igienico-sanitari per le attività di estetica;
b) gli articoli da 29 a 40 sulle modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.