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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

TITOLO V
- Percorsi formativi e composizione delle commissioni di esame
CAPO 0I
Art. 84 bis
- Requisiti dei percorsi formativi
1. Le qualifiche rilasciate dalla Regione ai sensi del presente regolamento rispettano gli eventuali standard definiti a livello nazionale ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59). (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

2. Le qualifiche rilasciate da altre regioni per l’esercizio delle attività (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

di tatuaggio e piercing sono riconosciute dalla Regione Toscana previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dal presente regolamento.
3. In difetto del riconoscimento ai sensi del comma 2, le competenze acquisite tramite percorsi formativi effettuati in altre regioni per l’esercizio delle attività di estetica o di tatuaggio e piercing costituiscono crediti formativi in ingresso secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro). (68)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 9.

CAPO I
- Profilo di estetista
Art. 85
1. La qualifica professionale di base di estetista si acquisisce secondo una delle seguenti modalità:
a) superamento di un esame teorico-pratico a seguito della frequenza ad un corso di formazione biennale della durata di novecento ore annuali: lo standard minimo del percorso è specificato nell'allegato F;
b) al termine di un periodo di apprendistato presso un esercizio di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
c) al termine di un periodo non inferiore a tre anni, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, titolare o socio partecipante al lavoro presso un esercizio di estetica.
2. La qualifica professionale di estetista ai fini dell'esercizio dell'attività come lavoratore autonomo ovvero in forma imprenditoriale si acquisisce alle seguenti condizioni:
a) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera a) è necessario il superamento di un esame teorico-pratico a seguito, alternativamente, dello svolgimento di:
1) percorso formativo di novecento ore, il cui standard minimo è specificato nell'allegato G;
2) attività lavorativa, in qualità di dipendente, collaboratore familiare, o socio, della durata di un anno presso un esercizio di estetica;
b) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1, lettera b) mediante la frequenza di un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico al termine di un anno lavorativo in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio, a tempo pieno;
c) per i soggetti in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 lettera c) mediante la frequenza ad un corso di formazione teorica della durata di trecento ore e il superamento di un esame teorico-pratico. Il periodo di attività lavorativa, non inferiore a tre anni, deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente all'iscrizione al corso di formazione suddetto.
3. Per accedere al corso di cui al comma 1, lettera a) occorre, alternativamente:
a) aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed aver assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2007");
b) avere conseguito la licenza elementare, avere assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa anteriore alla legge 296/2006 e maturato un’esperienza lavorativa triennale.
4. Ai fini dell'accesso al corso di cui al comma 1, lettera a), a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione sono riconosciuti eventuali crediti formativi secondo le modalità e procedure previste dalle disposizioni attuative della l.r. 32/2000.
Art. 86
- Percorsi formativi di tecnico qualificato di piercing e tatuaggio per estetisti
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 4 della legge, coloro che hanno conseguito la qualifica di estetista ed intendono svolgere attività di tatuaggio o piercing sono tenuti a conseguire le corrispondenti qualifiche mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento del relativo percorso formativo abbreviato di cui agli allegati M e N.
Art. 87
- Trucco con dermopigmentazione
1. Coloro che sono in possesso della qualifica di estetista ed intendono eseguire trucco con dermopigmentazione svolgono un corso della durata di ottanta ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato H al presente regolamento; al termine del corso è previsto il superamento di un esame finale.
Art. 88
- Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di estetista
1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 85, commi 1 e 2, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (69)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11.

del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”)
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003 è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (70)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 11.

Art. 89
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di estetica
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di estetica partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
CAPO II
- Profilo di tecnico qualificato in tatuaggio
Art. 90
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Art. 91
- Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. Al termine del percorso formativo, previsto all’articolo 90 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

del d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

Art. 92
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di tatuaggio
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Art. 93
- Percorso formativo di tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato in tatuaggio
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato L.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.
CAPO III
- Profilo di tecnico qualificato in piercing
Art. 94
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in piercing si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo del percorso è specificato nell’allegato L al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Art. 95
- Commissione d’esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing
1. Al termine del percorso formativo previsto all’articolo 94 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing, è previsto il superamento di un esame teorico-pratico davanti ad una commissione, la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13.

del d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (74)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 13.

Art. 96
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di piercing
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di piercing partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è previsto lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relativi al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Art. 97
- Per corso formativo di tecnico qualificato di tatuaggio per tecnico qualificato in piercing
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in piercing, intendono svolgere attività di tatuaggio, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecentotrenta ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato I.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato I ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.