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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

TITOLO II
- REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING
CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti di idoneità di spazi e locali
Art. 44
- Oggetto e definizioni
1. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate, anche disgiuntamente, le attività di tatuaggio e piercing come rispettivamente definite dall’articolo 1, commi 3 e 4, della legge.
3. Per requisiti strutturali si intende:
a) requisiti concernenti l’idoneità dei locali di cui al comma 2, disciplinati dalla sezione I del presente capo;
b) requisiti tecnici concernenti la necessaria dotazione dei locali diversa da quella necessaria all’esercizio delle attività di estetica, disciplinati dalla sezione II del presente capo.
4. Il comune stabilisce i requisiti minimi strutturali per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, fermi restando i capi II e III del presente titolo.
5. Si osserva il presente titolo per coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 87, esercitano l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma, principalmente per il trucco del contorno labbra e sopracciglia.
6. Non si osserva il presente regolamento per la decorazione del corpo effettuata mediante la colorazione dell’epidermide tramite pigmenti a base di Henné o derivati.
Art. 45
- Superficie minima. Spazi e locali
1. Gli esercizi destinati all’esercizio di piercing e tatuaggi hanno una superficie non inferiore a 25 metri quadrati e sono composti di:
a) locale polifunzionale per ricevimento, informazione, attesa della clientela e servizio cassa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione per l’esecuzione delle prestazioni;
d) locale o spazio magazzino;
e) locale o spazio spogliatoio;
f) servizio igienico con possibile uso promiscuo ai sensi della lettera e);
g) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 46
- Requisiti comuni
1. Il locale polifunzionale e il locale per l’esecuzione delle prestazioni sono dotati di:
a) altezza media non inferiore a 2,7 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di termoventilazione rispettoso della normativa UNI 10339;
c) nel caso di mancanza di superficie aerante diretta con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente comma, è obbligatoria l’installazione di un impianto di climatizzazione dell’aria rispettoso della normativa UNI 10339.
2. Nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera b) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta.
3. Lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione, lo spazio magazzino, lo spazio spogliatoio nonché i corridoi e i disimpegni hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri.
4. I locali polifunzionale, per l’esecuzione delle prestazioni e servizio igienico, lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione, il locale magazzino nonché i corridoi e disimpegni hanno soffitti privi di travature e canalizzazioni a vista.
5. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni ovvero ciascuno degli spazi di cui all’articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2) nonché lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sono dotati di un lavabo con le seguenti caratteristiche:
1) erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda;
2) distributore di sapone liquido;
3) distributore di asciugamani monouso;
6. Tutti i locali e spazi di cui all’articolo 45 sono inoltre dotati di:
a) illuminazione adeguata alle attività che in essi si svolgono;
b) pareti con superfici impermeabili agevolmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a due metri; tale altezza minima non è prescritta per i corridoi e i disimpegni;
c) pavimentazione costituita da superficie unita e compatta, agevolmente lavabile e disinfettabile.
Art. 47
- Locale polifunzionale
1. Il locale polifunzionale di cui all’articolo 45, comma 1, lettera a) ha una superficie non inferiore a 6 metri quadrati ovvero a 9 metri quadrati se utilizzato da persone in attività lavorativa di carattere continuativo.
2. Nel locale polifunzionale è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 196/2003 .
Art. 48
- Locale per l’esecuzione delle prestazioni
1. Il locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b) è dotato di:
a) superficie di:
1) almeno 9 metri quadrati per un solo operatore;
2) oltre alla superficie di cui al numero 1), (30)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 18.

almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore operatore; in tal caso gli spazi per ciascun operatore sono separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili, rialzate dal pavimento in misura idonea a consentire la pulizia e di un’altezza che consenta non meno di 30 centimetri di spazio tra essi e il soffitto;
b) fermo restando quanto prescritto dall’articolo 46, comma 6, lettera c), eventuali raccordi stondati fra pareti e pavimento o fra pareti sono realizzati a perfetta regola d’arte, senza manufatti con la formazione di sporgenze, anche nel caso di eventuale applicazione di paraspigoli;
c) accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale di cui all’articolo 47.
Art. 49
- Locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione
1. Il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui all’articolo 45, comma 1, lettera c), è dotato di:
a) superficie non inferiore a 4 metri quadrati ovvero di 3 metri quadrati quando sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo 48 mediante divisori con le caratteristiche di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera a), numero 2);
b) altezza media non inferiore a 2,4 metri; in presenza di copertura inclinata o variabile l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative di superficie aerante diretta:
1) un ottavo della superficie del pavimento;
2) un sedicesimo della superficie del pavimento con obbligatoria installazione di impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
3) nelle superfici aeranti dirette di cui alla lettera c) del comma 1 sono computabili le superfici costituite da porte e porte-finestre e sono escluse le finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
d) accesso da disimpegno o dal locale di cui all’articolo 48 o comunque non di passaggio.
1 bis. In mancanza di superficie aerante diretta ai sensi della lettera c) del comma 1, il locale o lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione è dotato di un impianto di estrazione dell'aria che garantisca, in continuo durante l'apertura dell'esercizio ed anche senza la presenza di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora. (53)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 2.

2. Nel caso in cui lo spazio per la pulizia e la sterilizzazione sia ricavato all’interno del locale per l’esecuzione delle prestazioni:
a) si applicano i requisiti di aerazione del locale per l’esecuzione delle prestazioni;
b) la superficie del locale per l’esecuzione delle prestazioni è computata al netto della superficie dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione.
2 bis. Non è richiesto il locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione quando:
a) l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute del richiedente sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso;
b) la sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio; (31)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 19.

Art. 50
- Magazzino
1. Il magazzino di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d) è utilizzato per la custodia di qualsiasi materiale di uso corrente, dello strumentario di scorta, dei materiali e delle attrezzature per la pulizia degli ambienti e per i rifiuti sanitari.
2. Il magazzino è dotato di:
a) superficie non inferiore a 2 metri quadrati;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio non inferiore a tre volumi-ambiente per ora e messo in funzione dall’interruttore di attivazione dell’illuminazione elettrica del locale;
c) almeno un armadio con porte scorrevoli od a battente, in materiale agevolmente lavabile e disinfettabile.
3. Lo spazio magazzino può essere ricavato all’interno del locale polifunzionale ovvero nel locale spogliatoio o in un disimpegno a condizione che:
a) non si verifichino interferenze con le funzioni del locale o del disimpegno;
b) la superficie del locale o del disimpegno in cui è ricavato lo spazio magazzino sia computata al netto della superficie dello spazio magazzino; la superficie dello spazio magazzino è in ogni caso computata nella superficie minima dell’esercizio di cui all’articolo 45, comma 1.
Art. 51
- Spogliatoio
1. Lo spogliatoio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) è dotato di:
a) una superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto per ciascun operatore con la disponibilità di una superficie ulteriore di 1,20 metri quadrati per ogni operatore eventualmente presente in contemporanea ad altri operatori;
b) aerazione con le seguenti caratteristiche minime alternative:
1) superficie aerante diretta non inferiore ad un ottavo del pavimento o comunque non inferiore a 0,40 metri quadrati;
2) installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca, in continuo durante l’apertura dell’esercizio ed anche senza la presenza in esso di alcuna persona, un ricambio non inferiore a sei volumi-ambiente per ora;
c) un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore o ad un solo scomparto in caso di utilizzo documentato ai sensi dell’articolo 58, comma 1, lettera c), numero 2) di abbigliamento monouso e per il personale amministrativo; gli armadietti sono costituti di superfici impermeabili, agevolmente lavabili e disinfettabili.
2. L’accesso allo spogliatoio avviene da disimpegno o dal locale polifunzionale.
3. Lo spazio spogliatoio non può costituire spazio di passaggio per altri locali.
Art. 52
- Servizio igienico
1. Il servizio igienico di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f) è ubicato all’interno della superficie coperta dell’esercizio e dotato di:
a) superficie non inferiore a 1,20 metri quadrati per il locale con il wc sia con la presenza del lavabo che senza, ovvero un metro quadrato per l’antibagno, sia con la presenza del lavabo che senza; in entrambi i casi il lato minore del locale non è inferiore a 90 centimetri;
b) aerazione con le caratteristiche di cui all’articolo 51, comma 1, lettera b), con possibilità nell’antibagno di ventilazione con aria di transito verso il locale con il wc e computabilità nelle superfici aeranti anche delle finestre a lucernario; le superfici finestrate apribili sono protette con reti a maglia fitta;
c) almeno un servizio igienico disponibile per clienti ed operatori, con accesso da disimpegno o dal locale polifunzionale;
d) antibagno quando l’accesso non avvenga da disimpegno o da corridoio;
e) pareti, compreso l’eventuale antibagno, protette da una balza in ceramica o smalto lavabile con la medesima altezza.
2. All’interno del servizio igienico è consentita l’installazione di una cabina doccia a condizione che occupi spazi di superficie ulteriori a quelli indicati nella lettera a) del comma 1; in ogni caso il pavimento della cabina doccia ha caratteristiche antisdrucciolo certificate.
Art. 53
- Corridoi e disimpegni
1. I corridoi ed i disimpegni di cui all’articolo 45, comma 1, lettera g) sono dotati di:
a) larghezza non inferiore a un metro (32)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 20.

lungo il tratto di transito;
b) aerazione naturale o forzata, diretta o indiretta, purché adeguata ad evitare sacche di ristagno.
2. Verso l’interno dei corridoi e dei disimpegni non si aprono porte di spazi e locali, provvedendo, per le necessità di passaggio, all’installazione di porte scorrevoli od a soffietto.
SEZIONE II
- Requisiti tecnici
Art. 54
- Liquami reflui
1. I requisiti e le caratteristiche dell’impianto di raccolta e smaltimento di acque nere, saponose e pluviali sono fissati dal regolamento edilizio comunale.
2. È vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 45, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale per edifici esistenti nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
Art. 55
- Acqua potabile
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di tatuaggio e piercing sono forniti di acqua potabile.
Art. 56
- Impianti di termoventilazione e climatizzazione
1. La progettazione e realizzazione di impianti di termoventilazione o di climatizzazione rispettano la normativa UNI 10339 nonché le disposizioni comunali contro l’inquinamento acustico.
2. In assenza di impianti di termoventilazione o di climatizzazione, gli esercizi dispongono di un impianto singolo o centralizzato per il riscaldamento dell’aria ambiente.
CAPO II
- Requisiti igienico-sanitari
SEZIONE I
- Requisiti gestionali
Art. 57
- Rifiuti
1. I rifiuti derivanti da attività di tatuaggi e piercing sono ricompresi nei rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del d.p.r. 254/2003 con applicazione della relativa disciplina.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono in particolare considerati rifiuti speciali prodotti al di fuori delle strutture sanitarie tutti gli strumenti che abbiano avuto contatto diretto o indiretto con il cliente e dei quali si intende disporre lo smaltimento.
Art. 58
- Fascicolo d’esercizio
1. Ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi formano fascicoli (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

con pagine numerate nel quale sono annotati:
a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati con indicazione di:
1) nominativo;
2) sede legale;
3) numero telefonico, di fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
c) descrizione delle:
1) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l’esercizio ovvero nel caso in cui vengono utilizzate le attrezzature con le caratteristiche di cui al comma 2 bis dell’articolo 49, la descrizione delle attrezzature, dei dati identificativi della ditta produttrice o distributrice, della metodologia di sterilizzazione nonché delle modalità di identificazione e rintracciabilità di ogni singola attrezzatura. (34)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 21.

2) soluzioni adottate per l’abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l’operatore e per il cliente;
3) procedure per la disinfezione e l’asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
4) procedure per la sanificazione di tutti gli ambienti di cui all’articolo 45, differenziate in relazione alla destinazione d’uso; in caso di sanificazione affidata a ditta esterna al fascicolo è allegata copia dell’atto di affidamento;
d) indicazione della frequenza programmata per la manutenzione ordinaria di:
1) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni;
2) eventuali impianti di ventilazione meccanica.
Art. 59
- Ulteriore documentazione
1. Presso l’esercizio il titolare conserva la documentazione inerente:
a) l’affidamento a ditta autorizzata dell’incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come definiti all’articolo 57;
b) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti secondo la normativa vigente. (35)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 22.

SEZIONE II
- Igiene operatori - Vaccinazioni
Art. 60
- Abbigliamento
1. Durante l’esecuzione delle prestazioni gli operatori indossano:
a) un camice per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero camice monouso per ogni prestazione;
b) una mascherina per ogni giornata di lavoro riutilizzabile dopo lavaggio ovvero mascherina monouso per ogni prestazione da smaltire come rifiuto sanitario;
c) occhiali di protezione mantenuti costantemente in condizioni di pulizia ed efficienza;
d) guanti monouso.
2. I camici monouso di cui alla lettera a) del comma 1 nonché i guanti monouso di cui alla lettera d) del comma 1 sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
Art. 61
- Igiene delle mani
1. Gli operatori hanno cura di tenere le proprie mani sempre in condizioni igieniche ottimali nonché unghie corte e pulite.
2. Preliminarmente al lavaggio delle mani l’operatore:
a) rimuove anelli, braccialetti ed orologi da polso;
b) individua e cura eventuali ferite, abrasioni, lesioni infettive sulla pelle.
3. Il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie è effettuato mediante procedura antisettica (36)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 23.

disciplinata da linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione.
Art. 62
- Vaccinazioni
1. Per gli operatori di attività di estetica nonché per quelli di tatuaggio e piercing la Regione promuove campagne di vaccinazione gratuita antitetanica e contro malattie infettive trasmesse per via parenterale.
CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione delle attrezzature
Art. 63
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo disciplina le modalità di utilizzo delle attrezzature per l’esecuzione di tatuaggi e piercing.
Art. 64
- Sterilizzazione
1. Ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing è sottoposta a procedura di sterilizzazione da parte del fornitore o dell’operatore nell’esercizio dove presta l’attività secondo le procedure di cui al titolo I, capo III, sezione I, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Nel caso in cui la sterilizzazione sia eseguita dall’operatore essa è eseguita esclusivamente con l’impiego di autoclave e nel rispetto della seguente procedura per fasi successive:
a) successivamente ad un’eventuale pulizia meccanica a secco, l’attrezzatura è immersa in soluzione detergente e disinfettante per almeno trenta minuti ovvero per un periodo ridotto secondo le istruzioni del costruttore nel caso in cui è utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) lavaggio ed eventuale spazzolatura nonché risciacquatura in acqua corrente;
c) asciugatura con salviette monouso;
d) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione in autoclave recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
e) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni dell’autoclave;
f) custodia delle buste di cui alle lettere d) ed e) del presente comma in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.
3. Su ciascuna delle buste di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione; l’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
4. I cassetti o contenitori di cui alla lettera f) del comma 2 hanno la destinazione esclusiva di conservazione delle buste e sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile o almeno sanificabile.
5. L’operatore osserva una particolare attenzione nella manipolazione delle buste contenenti attrezzature sterilizzate o da sterilizzare che abbiano parti taglienti o pungenti in modo tale da evitarne la perforazione accidentale.
SEZIONE II
- Attrezzature per tatuaggi - Pigmenti
Art. 65
- Tatuaggi con aghi
1. Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali:
a) macchina o pistola (tattoo machine o gun tattoo), ossia la componente base costituita da un supporto dotato di alloggiamento per un congegno elettromeccanico che, azionato da un comando a pedale, imprime ad una barra metallica movimenti percussivi in rapida sequenza; durante l’utilizzo tale componente è protetta con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
b) manipolo (grip) e puntale (tip), ossia le parti smontabili dell’apparecchiatura all’interno delle quali scorre, con movimento percussivo, una barra metallica sulla cui estremità esterna sono saldati gli aghi per il tatuaggio; manipolo e puntale sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) del presente comma;
c) barra porta aghi, ossia la componente flessibile dell’apparecchiatura in quanto gli aghi in essa saldati ad un’estremità sono montati in modo diverso a seconda delle differenti necessità di distribuzione del pigmento; la barra è sterilizzata preliminarmente all’inserimento nell’apparecchiatura;
d) aghi per il tatuaggio, ossia la componente dell’apparecchiatura che introduce il pigmento nel derma mediante perforazione dell’epidermide effettuata dal movimento percussivo della barra di cui alla lettera c) del presente comma; il montatore dell’apparecchiatura o l’operatore del tatuaggio cura personalmente la saldatura degli aghi nella barra;
e) vaschette o cappucci per i pigmenti, ossia le vaschette di piccolo formato contenenti i pigmenti per il tatuaggio, riempite nella misura stimata sufficiente o comunque esauribile per le necessità di una seduta con ogni cliente; l’operatore acquista le vaschette o i cappucci in confezione singola, sigillata e sterile ovvero provvede alla loro sterilizzazione.
2. Le buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell’apparecchiatura, gli aghi staccati dalla barra dopo ogni prestazione nonché le vaschette o cappucci per i pigmenti di cui, rispettivamente, alle lettere a), c) ed e) del comma 1, (37)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 24.

sono smaltiti come rifiuto sanitario ai sensi dell’articolo 57.
3. La barra porta aghi di cui alla lettera c) del comma 1, può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola e sigillata; se l’operatore esegue l’assemblaggio degli aghi personalmente, la barra con gli aghi saldati è sterilizzata presso l’esercizio.
Art. 66
- Tatuaggi con altre tecniche
1. Sono sottoposte a procedure di sterilizzazione ai sensi dell’articolo 64:
a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali. (66)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 7.

Art. 67
- Pigmenti
1. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati esclusivamente pigmenti in confezioni sigillate, corredati di documento tecnico nel quale sono almeno riportati:
a) estremi identificativi, compresa sede legale, del produttore o distributore;
1 bis. I componenti dei pigmenti osservano la risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008) 1 adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’), (54)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 3.

nelle parti non disciplinate da normative dell’Unione europea o italiana attuativa.(41)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 25.

2. Le confezioni aperte sono conservate in condizioni di asepsi.
SEZIONE III
- Attrezzature per piercing
Art. 68
- Attrezzature per piercing
1. Il piercing è eseguito mediante:
a) ago cannula o ago da piercing;
b) forbici o pinze;
c) pinze ad anelli;
d) dispositivi meccanici di foratura;
e) monili per piercing.
Art. 69
- Ago cannula
1. L’ago cannula è lo strumento con il quale l’operatore esegue manualmente la perforazione, con perdita di sostanza, del tessuto cutaneo o mucoso, per inserire un monile.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula in confezioni singole e sigillate monouso sulla quale il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.
Art. 70
- Forbici o pinze
1. Le forbici o pinze sono lo strumento con il quale l’operatore taglia a misura l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le forbici o pinze prima di ogni applicazione.
Art. 71
- Pinze ad anelli
1. Le pinze ad anelli sono lo strumento con il quale l’operatore afferra ed immobilizza la parte anatomica nella quale si intende eseguire la perforazione con l’ago cannula.
2. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli prima di ogni applicazione.
Art. 72
- Dispositivi meccanici di foratura
1. I dispositivi meccanici di foratura sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare; per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare.
2. Il dispositivo meccanico di foratura è costituito dall’impugnatura, dal congegno che imprime il movimento al pre-orecchino da inserire nonché da una cartuccia protettiva monouso sulla quale è montato il pre-orecchino stesso.
3. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare.
4. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione.
5. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico.
6. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui siano attestate la sterilizzazione ai sensi dell’articolo 69, comma 2; in tale caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
Art. 73
- Monili o pre-orecchini
1. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini di cui all’articolo 72, acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati: (42)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere contenute in apposito documento corredato al monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.
3. Per i monili di primo inserimento da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute con tecniche diverse da quelle di cui all’articolo 72, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini sterilizzati e confezionati ai sensi dell’articolo 64 e del numero 1), della lettera c) del comma 1 dell’articolo 58. (43)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 26.

CAPO IV
- Attività promiscue
Art. 74
- Attività promiscue in unico esercizio
1. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili in cui si esercitano le attività di estetica disciplinate al titolo I, fermo restando l’obbligo dello specifico titolo abilitativo.
2. Nei casi di cui al comma 1:
a) gli esercizi dispongono del locale per l’esecuzione delle prestazioni nonché dello spazio per la pulizia e la sterilizzazione di cui, rispettivamente, all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), con i requisiti disciplinati dal titolo II.
b) gli spazi e locali di cui agli articoli 2 e 45 diversi da quelli indicati alla lettera a) del presente comma hanno i requisiti disciplinati dal titolo I.
CAPO V
- Piercing del padiglione auricolare
SEZIONE I
- Spazi e locali
Art. 75
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4 e dell’articolo 5 della legge, il presente capo disciplina l’idoneità dei locali o spazi nonché gli altri requisiti per l’effettuazione del piercing al padiglione auricolare.
2. Ai fini del presente capo nel piercing al padiglione auricolare si comprende anche il piercing effettuato al lobo dell’orecchio.
Art. 76
- Spazi e locali
1. Il piercing del padiglione auricolare è effettuato in spazi o locali di esercizi aperti al pubblico in regola con le disposizioni vigenti per i luoghi di lavoro e con quanto stabilito nel presente capo.
2. L’esecuzione del piercing al padiglione auricolare in spazi o locali di circoli privati non preclude le attività di vigilanza e controllo e comporta l’osservanza di quanto stabilito nel presente capo.
3. Gli esercizi e i circoli di cui ai commi 1 e 2 dispongono di:
a) un locale per l’esercizio delle prestazioni con le caratteristiche descritte all’articolo 48;
b) di uno spazio per la pulizia e la sterilizzazione dello strumentario con le caratteristiche descritte all’articolo 49;
c) un servizio igienico ubicato all’interno dell’immobile ed accessibile alla clientela, con un lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 46, comma 5;
d) una sedia con braccioli a disposizione del cliente.
4. Non è richiesta l’osservanza del comma 3 quando nell’esercizio o nei circoli si esegue piercing al solo lobo auricolare e ai margini dell’elice.
SEZIONE II
- Attrezzature
Art. 77
- Padiglione auricolare
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 78, l’operatore esegue il piercing al padiglione auricolare esclusivamente mediante ago cannula o dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui, rispettivamente, agli articoli 69 e 72, osservando le relative modalità di utilizzo ed utilizzando guanti monouso.
Art. 78
- Lobo auricolare
1. L’operatore esegue il piercing al lobo auricolare esclusivamente mediante l’utilizzo di dispositivo meccanico di foratura per piercing di cui all’articolo 72 o altra attrezzatura equivalente monouso in ogni sua parte, acquistata in confezione sterile sulla quale sono riportate le indicazioni di cui all’articolo 69, comma 2.
2. Al monile e al pre-orecchino usati per il piercing auricolare si applica l’articolo 73, commi 1 e 2.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.