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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

TITOLO I
- REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, GESTIONALI ED IGIENICO-SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETICA
CAPO I
- Requisiti minimi strutturali
SEZIONE I
- Requisiti comuni di spazi e locali
Art. 1
- Definizione ed oggetto
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); (58)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 1.

b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;
c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;
d) per legge, la legge regionale 28 del 2004.
2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.
3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:
a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;
b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.
4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.
5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.
Art. 2
- Spazi e locali
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:
a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;
c) servizio igienico;
d) ripostiglio;
e) spogliatoio;
f) eventuali corridoi e disimpegni.
Art. 3
- Requisiti comuni
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:
a) acqua potabile;
b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.
2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;
b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;
c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;
3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico (3)

Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:
a) aerazione naturale e diretta mediante finestre; (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione (5)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.
4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale.(6)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 2.

5. In tutti i locali del presente capo:
a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;
c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.
SEZIONE II
- Zona operativa e di attesa
Art. 4
- Locali di esercizio dell'attività e di attesa
1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:
a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;
b) all’attesa della clientela.
1 bis. L'utilizzo delle apparecchiature laser di classe 3B e 4 e delle apparecchiature ad impulsi luminosi deve avvenire in locali che consentono il rispetto delle norme di protezione previste per tali apparecchiature dal decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110, (Regolamento di attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica). (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’Sito esternoarticolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (60)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

2 bis. La manicure, il pedicure ed il make – up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati. (59)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 2.

Art. 5
- Requisiti comuni
1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:
a) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda; (61)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

b) distributore di sapone liquido;
c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;
d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;
e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.
1 bis. Ferma restando l’obbligatorietà della presenza del lavabo con acqua corrente calda e fredda, il requisito di cui al comma 1, lettera a) si applica a coloro che iniziano ad esercitare l'attività di estetica dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 marzo 2014, n. 12/R “Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)” e a coloro che già la esercitano, nei casi previsti dal comma 2 bis dell’articolo 104. (62)

Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 3.

2. I locali e le cabine destinati all’utilizzo di apparecchiature o all’effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. (7)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 3.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.
Art. 6
- Superficie
1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.
3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.(8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 4.

Art. 7
- Altezza
1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.
2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.
3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.
4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.
5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.
Art. 8
- Aerazione
1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:
a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;
b) rispettosi delle norme UNI 10339;
c) rispettosi della normativa (10)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

disposizioni comunali sull’impatto acustico.
Art. 9
- Illuminazione
1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.
2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.
3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1.(11)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 6.

Art. 10
- Cabine
1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:
a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;
b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;
c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.
2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.
3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:
a) manicure o pedicure estetico;
b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;
c) solarium viso;
d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.
4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.
5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.
6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:
a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;
b) (12)

Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 7.

cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette.
SEZIONE III
- Doccia
Art. 11
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. L’installazione di una cabina con box doccia (13)

Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali:
a) massaggi;
b) applicazioni di fanghi o di calore;
c) solarium integrale ad assetto orizzontale; (14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

d) bagno turco;
e) bagno di vapore;
f) sauna.
2. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4.
3. L’accesso al box doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l’unico presente nell’esercizio.(16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

4. Il box (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

doccia può essere collocata in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela.
5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio.(14)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 8.

Art. 12
- Superficie
3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box (17)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 9.

doccia.
SEZIONE IV
- Servizi igienici
Art. 13
- Obbligo di installazione e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:
a) un lavabo per ogni dieci addetti;
b) un wc per ogni dieci addetti.
2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.
3. Il lavabo dispone di:
a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;
b) distributore asciugamani monouso;
c) sapone a dispensa.
4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.
Art. 14
- Antibagno
1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.
2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.
Art. 15
- Superficie
1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 101, (21)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 11.

hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri.
2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.
Art. 16
- Aerazione
1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio.(22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 12.

SEZIONE V
- Ripostiglio
Art. 17
- Obbligo e dotazioni minime
1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio (23)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca.
2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.
3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.
4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:
a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni;
b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.
4 bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:
a) in uno spazio esterno di pertinenza dell’esercizio;
b) in altro spazio interno all’esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela.(24)

Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 13.

Art. 18
- Superficie
1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 14.

Art. 19
- Aerazione
SEZIONE VI
- Spogliatoio
Art. 20
- Obbligo
1. (63)

Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 4.

L’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.
2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.
Art. 21
- Armadietti
1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.
2. Gli armadietti di cui al comma 1:
a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;
b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;
c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.
3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.
Art. 22
- Superficie
1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all’interno del ripostiglio o dell’antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R, art. 16.

Art. 23
- Pareti ed aerazione
1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:
a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non inferiore a 2 metri;
b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante.
2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).
CAPO II
- Requisiti igienico-sanitari
SEZIONE I
- Pulizia e manutenzione
Art. 24
- Oggetto
1. Il presente capo costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.
Art. 25
- Linee guida
1. Linee guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:
a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;
b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.
Art. 26
- Fascicolo d'esercizio
1. Ai fini di un'efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:
a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l'esercizio;
d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all'articolo 2;
e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.
SEZIONE II
- Igiene operatori
Art. 27
- Abbigliamento
1. Durante l’orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:
a) possibilmente di colore chiaro;
b) sempre in perfette condizioni di pulizia.
2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.
Art. 28
- Igiene delle mani
1. L’igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:
a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
b) assenza, durante l’esercizio dell’attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
1) all’inizio e al termine dell’attività lavorativa;
2) dopo l’uso dei servizi igienici;
3) dopo aver fumato;
4) preliminarmente e successivamente all’esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.
2. L’operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.
3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.
4. L’operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.
CAPO III
- Modalità di utilizzo delle attrezzature
SEZIONE I
- Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello
Art. 29
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica. 
2. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'Sito esternoarticolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179 ), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.
Art. 30
- Obblighi
1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.
2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.
3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:
a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso
b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati
4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:
a) sostituiti qualora non siano monouso;
b) lavati, spazzolati e disinfettati.
5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.
Art. 31
- Sterilizzazione
1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.
2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:
a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;
b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per 60 minuti, 160 gradi centigradi per 120 minuti, 150 gradi centigradi per 150 minuti; (64)

Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 5.

c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.
3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.
Art. 32
- Disinfezione ad alto livello
1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.
2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.
3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.
Art. 33
- Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione
1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:
a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;
b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;
c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.
Art. 34
- Autoclave e stufa a secco
1. L’uso dell’autoclave di cui all’articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.
2. L’autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all’articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.
3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l’introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.
4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.
5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all’effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultravioletti a condizione che:
a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;
b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l’ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.
6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.
Art. 35
- Sterilizzatore a sfere di quarzo
1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.
2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.
4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.
5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.
Art. 36
- Disinfezione ad alto livello
1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.
2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:
a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;
b) lavarli in acqua sterile;
c) asciugarli mediante teli sterili.
3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.
SEZIONE II
- Strumentazione
Art. 37
- Strumenti soggetti a detersione e disinfezione
1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:
a) vasche;
b) apparecchiature per abbronzatura;
c) impianti di sauna;
d) bagno turco;
e) bagno di vapore.
2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:
a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;
b) poltrone per trattamenti estetici.
Art. 38
- Aghi
1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.
2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.
Art. 39
- Strumenti acuminati o taglienti
1. Gli strumenti acuminati o taglienti per manicure e pedicure estetico sono di norma monouso.
2. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 6.

secondo le procedure disciplinate dalla sezione I del presente capo.
3. Gli strumenti acuminati o taglienti monouso sono raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, in materiale che permette l’introduzione in sicurezza dello strumento ed in modo da evitare fuoriuscite accidentali.
Art. 40
- Biancheria
1. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ogni prestazione.
2. Preliminarmente all’impiego, la biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi.
3. Per quei capi di biancheria non sottoponibili ai lavaggi di cui al comma 2, si provvede con temperature dell’acqua non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa candeggina, prima dell’ultimo risciacquo.
CAPO IV
- Onicotecnica
Art. 41
- Oggetto
1. L’attività di onicotecnica consiste nella preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte.
2. L’apposizione di unghie preformate è operata mediante collanti.
Art. 42
- Requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari
1. I requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari per l’attività di onicotecnica sono i medesimi stabiliti dai capi I, II e III del presente titolo.
Art. 43
- Requisiti formativi
1. Gli operatori di onicotecnica sono in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V.
1 bis. Sono altresì in possesso dei requisiti formativi degli estetisti di cui al titolo V coloro che esercitano l’attività di sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell’unghia e della pelle che la contorna.(52)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R, art. 1.


Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.