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Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007

CAPO II
- Profilo di tecnico qualificato in tatuaggio
Art. 90
- Percorso formativo per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. La qualifica professionale di tecnico qualificato in tatuaggio si intende conseguita mediante il superamento di un esame finale preceduto dallo svolgimento di un percorso formativo, che prevede la partecipazione ad un corso della durata di seicento ore, il cui standard minimo è specificato nell’allegato I al presente regolamento.
2. Per accedere al corso di cui al comma 1 occorre aver conseguito alternativamente:
a) diploma di istruzione di secondo ciclo;
b) qualifica professionale di secondo livello;
c) diploma di scuola secondaria di primo ciclo ed esperienza lavorativa biennale.
Art. 91
- Commissione di esame per il conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio
1. Al termine del percorso formativo, previsto all’articolo 90 ed al fine del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in tatuaggio, è previsto il superamento di un esame finale davanti ad una commissione la cui composizione è definita ai sensi dell'articolo 66 decies (71)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

del d.p.g.r. 47/R/2003.
2. Uno degli esperti di settore della commissione di cui all’articolo 66-decies, comma 1, lettera b) del d.p.g.r. n. 47/R/2003, è in possesso di diploma di laurea in medicina e chirurgia oppure in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. (72)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R, art. 12.

Art. 92
- Aggiornamento per coloro che esercitano attività di tatuaggio
1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio partecipano ogni cinque anni ad un corso di aggiornamento della durata di venti ore, al termine del quale è prevista lo svolgimento di un test finale.
2. Gli obiettivi di competenza relative al corso di aggiornamento di cui al comma 1 si riferiscono alle unità formative dell’area igienico-sanitaria.
Art. 93
- Percorso formativo di tecnico qualificato in piercing per tecnico qualificato in tatuaggio
1. Coloro che, in possesso della qualifica di tecnico in tatuaggio, intendono svolgere attività di piercing, conseguono la corrispondente qualifica mediante il superamento di un esame finale.
2. Per essere ammessi al superamento dell’esame finale di cui al comma 1, è necessario lo svolgimento di un percorso formativo della durata di trecento ore per le competenze relative all’area tecnico-professionale di cui all’allegato L.
3. Il percorso formativo di cui al comma 2 prevede esercitazioni pratiche in aule attrezzate ad integrazione delle lezioni teoriche su materiale inerte.
4. Lo stage di cui all’allegato L ha una durata minima del 30 per cento del monte ore complessivo.

Note del Redattore:

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 7.

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Parola inserita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 9.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 12.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 14.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 20.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 21.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 22.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 24.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 25.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 26.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 27.

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Capo inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 28.

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Comma inserito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 31.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 34.

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Cifra così sostituita con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 35.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 4.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 5.

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Comma inserito con d.p.g.r. 18 luglio 2011, n. 31/R , art. 6.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 1.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 2.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 8.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 13.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 15.

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Allegato A abrogato con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 16.

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Numero aggiunto all' Allegato B con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 17.

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Numero aggiunto all' Allegato C con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 18.

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Parole aggiunte all' Allegato F con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 19.

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Parole aggiunte all' Allegato G con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.