Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 104
- Termini di adeguamento
1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3 della legge, coloro che esercitano attività di tatuaggio e piercing, si adeguano alle disposizioni contenute negli articoli indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma, entro centottanta giorni dalla loro entrata in vigore ai sensi dell’articolo 105, comma 1:
a) agli articoli da 54 a 73;
b) all’articolo 74, comma 2, lettera a) sulla dotazione obbligatoria di spazi per l’esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e piercing nonché della pulizia e sterilizzazione in caso di attività promiscue in unico esercizio;
c) agli articoli da 76 a 78.
2. Coloro che esercitano attività di estetica alla data di entrata in vigore del regolamento si adeguano ai requisiti strutturali di cui agli articoli da 1 a 23 entro sessanta mesi, eccettuati il comma 2 dell’articolo 3 e gli articoli 7 e 10 per i quali non sussiste obbligo di adeguamento se non nei casi previsti dal comma 2 bis. (48)
2 bis. È obbligatorio adeguarsi a quanto prescritto al comma 2 dell’articolo 3 e agli articoli 7 e 10 in entrambi i seguenti casi:
a) ristrutturazione, come definita dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, salvo diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali;
2 ter. Coloro che già esercitano attività di tatuaggio e piercing si adeguano agli articoli da 44 a 53 entro il 25 ottobre 2012. (57)
2 quater. L'adeguamento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 è differito al 25 ottobre 2012. (57)
3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge, i comuni adeguano i propri regolamenti al presente regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.