Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
Art. 101
- Norme suppletive e integrative
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si applicano i regolamenti edilizi comunali.
2. L’obbligo di applicazione del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici provati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche) non esonera dall’osservanza dei regolamenti edilizi comunali e di ogni disposizione attuativa della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), (75) se più adeguati al superamento delle barriere architettoniche.(47)
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.