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Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed in particolare l’articolo 4 che stabilisce che la Regione emani un regolamento di attuazione entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore per definire le modalità di attuazione e di erogazione dei benefici alla vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 5 marzo 2007, n. 5 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Preso atto del parere favorevole espresso dalla 1^ commissione consiliare nella seduta del 12 aprile 2007, con suggerimento di apportare una modifica;


Dato atto dell’accoglimento del suggerimento proposto dalla 1^ commissione consiliare;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2007, n. 290 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi urgenti a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


EMANA


il seguente Regolamento:


Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici di cui alla legge regionale 20 novembre 2006 n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 della medesima legge.
2. I benefici di cui al comma 1 sono destinati ai soggetti individuati dall’articolo 2 della l.r. 55/2006 , di seguito denominati “soggetti beneficiari”, in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.
Art. 2
- Titoli di precedenza per l’accesso all’impiego presso la Regione Toscana
1. Nei confronti dei soggetti beneficiari trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Art. 3
- Borse di studio e determinazione del relativo importo
1. A decorrere dall’anno scolastico 2007- 2008 sono assegnate borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione:
a) a favore degli alunni delle scuole statali e paritarie nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e fino al conseguimento del titolo superiore;
b) a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio per la durata legale del corso al fine del conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale.
2. L’importo delle borse di studio di cui al comma 1 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le borse di studio di cui al presente articolo sono cumulabili con le borse di studio previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ovvero erogate in base ad altra normativa di altre regioni per motivi di merito o di reddito.
Art. 4
- Requisiti per il conseguimento delle borse di studio
1. Per conseguire le borse di studio, gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti all’anno scolastico di riferimento;
b) avere conseguito la promozione alla classe superiore nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore.
2. Per conseguire le borse di studio gli studenti universitari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritti al corso di studio di cui all’articolo 3, comma 1 , lettera b), nell’anno accademico di riferimento;
b) avere sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per gli anni successivi al primo.
Art. 5
- Contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto cumulativamente, a decorrere dall’anno 2007, in qualità di personefisiche, a titolo di:
a) imposta regionale sulle attività produttive;
b) addizionale regionale all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche);
c) tassa automobilistica, limitatamente ad un solo veicolo intestato al beneficiario.
2. Il contributo complessivo di cui al comma 1 non può comunque essere superiore all’importo di4000 euro.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Benefici per l’acquisto della prima casa
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute per l’acquisto della prima casa nella misura del 15 per cento della cifra indicata nel contratto definitivo di compravendita, e comunque nella misura massima di quarantamila euro.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo di cui al presente articolo un’unica volta.
3. Il contributo di cui al comma 1 si applica per gli acquisti effettuati a far data dal 1 gennaio 2007.
Art. 8
- Contributi per le spese di locazione
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute, apartire dal 1 gennaio 2007, per il pagamento dei canoni di locazione relativi all’abitazione di residenza o alla dimora abituale, (2)

Parole così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R, art. 2.

nella misura del 50 per cento, e comunque nella misura massima di seimila euro annuali.
Art. 9
- Agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale e locale
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per l’acquisto di:
a) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui mezzi di trasporto pubblico locale validi per i percorsi urbani ed extraurbani;
b) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui treni validi per percorsi regionali.
Art. 10
- Modalità di erogazione dei benefici
1. L’interessato presenta le richieste relative ai benefici di cui al presente regolamento alla struttura regionale competente mediante apposita istanza, direttamente o tramite servizio postale, sulla base del modello elaborato dalla struttura regionale medesima.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno solare precedente.(5)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R, art. 2.

3. Alle istanze di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio o idonea documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dei benefici, come stabilito dal modello stesso.
Art. 11
- Divieto di cumulo
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 i benefici di cui al presente regolamento non sono cumulabili con altri analoghi previsti da normative o provvedimenti di altre regioni.
Art. 12
- Pubblicità
1. I benefici di cui al presente regolamento sono portati a conoscenza degli interessati entro il 30 giugno di ogni anno (4)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R, art. 4.

mediante avviso pubblico al quale è garantita la massima conoscibilità attraverso tutti i mezzi di informazione e, comunque, reso noto attraverso il sito internet della regione Toscana e pubblicato almeno una volta l’anno su due quotidiani nazionali e locali.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1

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Parole così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.