Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007
Art. 9
- Agevolazioni per l’uso dei trasporti di competenza regionale e locale
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 2007, per l’acquisto di:
a) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui mezzi di trasporto pubblico locale validi per i percorsi urbani ed extraurbani;
b) abbonamenti mensili o annuali, nominativi, sui treni validi per percorsi regionali.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.