Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007
Art. 7
- Benefici per l’acquisto della prima casa
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione delle spese sostenute per l’acquisto della prima casa nella misura del 15 per cento della cifra indicata nel contratto definitivo di compravendita, e comunque nella misura massima di quarantamila euro.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo di cui al presente articolo un’unica volta.
3. Il contributo di cui al comma 1 si applica per gli acquisti effettuati a far data dal 1 gennaio 2007.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.