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Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007

Art. 5
- Contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali
1. Ai soggetti beneficiari è corrisposto un contributo a compensazione nella misura del 50 per cento di quanto corrisposto cumulativamente, a decorrere dall’anno 2007, in qualità di personefisiche, a titolo di:
a) imposta regionale sulle attività produttive;
b) addizionale regionale all’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche);
c) tassa automobilistica, limitatamente ad un solo veicolo intestato al beneficiario.
2. Il contributo complessivo di cui al comma 1 non può comunque essere superiore all’importo di4000 euro.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1

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Parole così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.