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Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007

Art. 4
- Requisiti per il conseguimento delle borse di studio
1. Per conseguire le borse di studio, gli studenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere iscritti all’anno scolastico di riferimento;
b) avere conseguito la promozione alla classe superiore nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore.
2. Per conseguire le borse di studio gli studenti universitari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritti al corso di studio di cui all’articolo 3, comma 1 , lettera b), nell’anno accademico di riferimento;
b) avere sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per gli anni successivi al primo.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1

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Parole così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.