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Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007

Art. 3
- Borse di studio e determinazione del relativo importo
1. A decorrere dall’anno scolastico 2007- 2008 sono assegnate borse di studio a sostegno delle spese per l’istruzione:
a) a favore degli alunni delle scuole statali e paritarie nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e fino al conseguimento del titolo superiore;
b) a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio per la durata legale del corso al fine del conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale.
2. L’importo delle borse di studio di cui al comma 1 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
3. Le borse di studio di cui al presente articolo sono cumulabili con le borse di studio previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ovvero erogate in base ad altra normativa di altre regioni per motivi di merito o di reddito.

Note del Redattore:

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Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1

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Parole così sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.