Regolamento 16 maggio 2007, n. 28/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 23 maggio 2007
Art. 10
- Modalità di erogazione dei benefici
1. L’interessato presenta le richieste relative ai benefici di cui al presente regolamento alla struttura regionale competente mediante apposita istanza, direttamente o tramite servizio postale, sulla base del modello elaborato dalla struttura regionale medesima.
2. Le istanze di cui al comma 1 sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno per la richiesta dei benefici maturati nell'anno solare precedente.(5)
3. Alle istanze di cui al comma 1 è allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio o idonea documentazione, comprovante la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dei benefici, come stabilito dal modello stesso.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 24 dicembre 2008, n. 67/R , art. 1, ed ora abrogato con d.p.g.r. 5 agosto 2019, n. 55/R , art. 1
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.