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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 9
- Esito del controllo
1. Nel caso che dal controllo risulti il rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, l’URTAT dà comunicazione dell’esito positivo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo 6 e provvede all’archiviazione delle indagini geologico-tecnico depositate.
2. Nel caso in cui dal controllo risulti il mancato rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento, l'URTAT dà comunicazione dell’esito negativo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all’articolo 6.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.