Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R
Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007
Art. 8
- Controllo a campione
1. Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione delle indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione, per gli aspetti non oggetto del parere dell’Autorità di bacino, con il metodo del sorteggio.
2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci indagini geologico-tecniche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.
3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile dell’URTAT, specificando che le indagini geologico-tecniche non estratte sono da considerarsi archiviate.
4. L’URTAT trasmette copia del verbale entro 20 giorni dalla data del sorteggio ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.
Note del Redattore:
Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .