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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 6
- Controllo delle indagini geologico-tecniche
1. L’URTAT controlla il rispetto delle indagini geologico-tecniche effettuate dal comune alle direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.
2. Il controllo è obbligatorio o a campione come disposto dagli articoli 7 e 8.
3. L’URTAT invia al comune l'esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio ed entro quarantacinque giorni dal sorteggio, di cui all’articolo 8 comma 1, per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo a campione.
4. Qualora l’URTAT riscontri l’incompletezza della documentazione di cui all’articolo 5 richiede al comune interessato, per una sola volta, le relative integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e in tal caso i termini per l’esercizio del controllo decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.
5. Qualora il comune non integri la documentazione entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, l’URTAT informa il comune dell’esito negativo del controllo e provvede all’archiviazione.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.