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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 5
- Elaborati soggetti a deposito
1. Sono soggetti a deposito in copia unica i seguenti elaborati:
a) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata in originale dal responsabile del procedimento del comune e, ad esclusione dei casi in cui non si realizzano nuove indagini geologico-tecniche, dal tecnico incaricato delle indagini stesse, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune;
b) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle indagini geologico-tecniche effettuate, rilasciata dai progettisti degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio stessi, secondo il modulo di cui all’Allegato 2 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune ;
c) certificazione dell’adeguatezza delle indagini geologico-tecniche effettuate alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, datata, firmata e timbrata in originale da tecnico o tecnici incaricati delle indagini geologico-tecniche, ognuno per le proprie competenze, secondo il modulo di cui all’Allegato 3 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune ;
d) elaborati di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e timbrati in originale dal tecnico incaricato delle indagini stesse;
e) parere rilasciato dall’Autorità di Bacino ove previsto dalle disposizioni del Piano di assetto idrogeologico;
f) elaborati del piano strutturale e degli atti di governo del territorio da adottare, cui si riferiscono le indagini geologico- tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dagli atti stessi, datati, firmati e timbrati dal progettista incaricato, recanti il timbro del comune e la firma del responsabile del procedimento;
2. Nel caso previsto dall’articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento deposita la certificazione dell’esenzione dall’effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche e indica gli estremi del precedente deposito in relazione all’ambito interessato. La certificazione è datata, firmata e timbrata dal responsabile del procedimento del comune, secondo il modulo di cui all’Allegato 4 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune .

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.