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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 3
- Indagini geologico-tecniche
1. Il comune, in sede di formazione, correda il piano strutturale con indagini geologico-tecniche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico in attuazione dei Piani di bacino, del Piano di indirizzo territoriale, dei Piani territoriali di coordinamento provinciali e correda gli altri atti di cui all’articolo precedente con indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.
2. Il comune non effettua nuove indagini geologico-tecniche nei casi di:
a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;
b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie utile degli edifici e varianti di mera trascrizione su basi cartografiche aggiornate;
c) varianti che comportano una riduzione di indici e/o superfici edificabili;
d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.
3. Le indagini geologico-tecniche di cui al comma 1 sono effettuate secondo le direttive tecniche contenute nell’allegato A del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.