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Regolamento 27 aprile 2007, n. 26/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. (1)

Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 7 maggio 2007

Art. 11
- Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti
1. La deliberazione di approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dà atto dell’esito del controllo delle indagini geologico-tecniche, ovvero della decorrenza dei termini stabiliti dalla presente regolamento senza avere ricevuto da parte dell’URTAT richiesta di integrazioni, o del mancato sorteggio delle indagini geologico-tecniche depositate.
2. La deliberazione di approvazione dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio contiene la motivazione del mancato adeguamento del comune ai rilievi sollevati dandone comunicazione all’URTAT.
3. L’accoglimento, in sede di approvazione, di eventuali osservazioni che comportino la modifica delle classi di pericolosità o siano in contrasto con le condizioni di fattibilità previste in sede di adozione è preceduta dal deposito degli elaborati modificativi.

Note del Redattore:

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Il presente regolamento ha cessato di avere efficacia all'entrata in vigore del d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R, art. 17 , fermo restando quanto previsto dall'art. 16 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.