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Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007

Art. 6
- Contenuto delle convenzioni
1. Con le convenzioni di cui all' articolo 5 , comma 4 (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 6.

, sono disciplinate:
a) le modalità di acquisizione alla Banca del primo deposito del materiale genetico;
b) la messa in sicurezza in ambiente protetto e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto, per ogni accessione, delle prescrizioni tecniche di conservazione, comprensive delle indicazioni su modalità e tempi di rinnovo del materiale genetico, dettate dalla competente struttura della Giunta regionale, sentito l’Ente avvalendosi delle commissioni tecnico-scientifiche;
c) l'immediata informativa all'Ente (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 6.

nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico conservato;
d) l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del materiale genetico depositato;
e) l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione, e a rispettare le procedure di cui all'articolo 8 per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione;
f) l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Ente per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate nel registro nazionale delle varietà o in analoghi registri europei o internazionali; (13)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 6.

g) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su quello essenzialmente derivato da esso;
h) le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale dell' Ente (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 6.

o di soggetti da essa incaricati;
i) la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base del modello predisposto dall'Ente (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R, art. 6.

;
j) gli aspetti economici del rapporto;
k) la durata della convenzione;
l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Note del Redattore:

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 4.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 6.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 7.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 7.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 10.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 15.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 16.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 18.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 19.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 2 aprile 2014, n. 17/R , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.