Regolamento 1 marzo 2007, n. 12/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).
Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima del 7 marzo 2007
Art. 4
- Composizione delle commissioni tecnico-scientifiche
1. La commissione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) è composta da:
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle associazioni provinciali allevatori della Toscana;
c) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
d) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana. (9)
2. Le
a) il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con funzioni di coordinamento;
b) un esperto della materia specifica designato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
c) un esperto nella materia specifica designato da ciascuna università e istituti di ricerca e sperimentazione operanti in Toscana. (9)
3. Ai lavori delle commissioni di cui all' articolo 3 , comma 1,(10) può essere invitato a partecipare un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materia all'ordine del giorno.
4. La riunione delle commissioni è validamente convocata se è presente la maggioranza dei componenti di cui ai commi 1 e 2 rispettivamente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.